L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella nota n. 1046 del 26 novembre 2020, ha chiarito come si individua la base di computo per la quota di riserva per i lavoratori disabili in caso di “passaggio di appalto”. Il documento risponde ad un quesito dellIspettorato territoriale di Milano e riguarda appunto l'applicazione delll’art. 3, della Legge n. 68/1999 , sul collocamento obbligatorio ai fini del diritto al lavoro dei disabili , per le imprese che subentrano in un appalto.
La risposta dell’Ispettorato del Lavoro su quota di riserva e passaggio di appalto
L'ispettorato fa riferimento ad una circolare del Ministero del lavoro 77-2001 in cui con riferimento all’ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto, riguardante imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, era stato specificato che la copertura della quota di riserva deve essere calcolata “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, in quanto l'incremento occupazionale è da considerare provvisorio e destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso.
Quindi, afferma la Nota, "il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della Legge n. 68/1999".
L'ispettorato cita a sostegno della tesi , l’interpello n. 23/2012, con il quale si è posto l’accento sulla natura temporanea dell’acquisizione del nuovo personale.
Anche la giurisprudenza recente ha confermato lo stesso orientamento: ad esempio la sentenza n. 2252 del 15/05/2017 del Consiglio di Stato, sez. terza, nella quale, con riferimento ad appalto di “servizi di assistenza educativa domiciliare” in favore dei minori, si afferma che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”.
L'ispettorato afferma in conclusione di ritenere "consolidato l’orientamento secondo il quale in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex Legge n. 68/1999"