HOME

/

FISCO

/

EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

/

ESONERO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI ANCHE PER GLI ARTIGIANI

3 minuti, Redazione , 02/12/2020

Esonero alternativo agli ammortizzatori anche per gli artigiani

Beneficiari e modalità di fruizione dell'esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori sociali. Ok anche per gli iscritti al FSBA e Formatemp . Le istruzioni INPS

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'INPS, con il Messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla fruizione dell'incentivo alternativo alla fruizione degli ammortizzatori sociali previsto dall'articolo 3 del DL n. 104/2020, ossia l'esonero contributivo per un massimo di 4 mesi per le aziende che non richiedano piu i trattamenti di integrazione salariale.

Le novità piu importanti  sono le seguenti::

  • possibile beneficiare dell'agevolazione anche con le competenze di dicembre 2020 ovvero con il flusso Uniemens che andra inviato entro il 31 gennaio 2021).
  • sono autorizzati ad  accedere all'incentivo anche  i datori di lavoro  delle imprese artigiane che a maggio e giugno 2020 avevano fatto richiesta dell'assegno ordinario  gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato FSBA e le aziende di somministrazione iscritte a Formatemp.

Questo il testo integrale del messaggio (interno) dell'istituto:

Oggetto: Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Chiarimenti.

Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 sono state fornite le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso Uniemens.

Con il presente messaggio, alla luce delle richieste pervenute dalle strutture territoriali, si chiariscono alcuni aspetti anche al fine di fornire informazioni corrette agli intermediari abilitati.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero, devono inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex DPR 445/2000,

• le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

• la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

• la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

• l'importo dell'esonero.

Si specifica che il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. 148/15, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito da FSBA.

In riferimento alle verifiche dei dati esposti, propedeutiche all'attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi meramente formali e finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio/giugno sia presente almeno un'autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In merito alle verifiche di congruità e spettanza, demandate ad un momento successivo, verranno comunicate specifiche indicazioni.

L'esonero può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro 31 gennaio 2021).

Qualora i datori intendano recuperare l'esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”.

Infine, ai fini del calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Si rammenta che tale indicazione è coerente con le disposizioni di cui alla circolare 9/2017 nella quale è specificato che “la retribuzione globale - base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale."

 


 

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IDENTITÀ DIGITALE · 06/12/2024 IT Wallet: come attivare il portafoglio digitale su appIO

Il Governo informa della possibilità per i cittadini di avere un Portafoglio IT o IT Wallet con i documenti digitali in loro possesso: come fare

IT Wallet: come attivare il portafoglio digitale su appIO

Il Governo informa della possibilità per i cittadini di avere un Portafoglio IT o IT Wallet con i documenti digitali in loro possesso: come fare

Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: Ordinanza con regole per i contributi

Pubblicata in GU n 278 del 27 novembre l'Ordinanza 23 ottore 2024 con le regole per i contributi nelle zone allunvionate

Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre il servizio massivo ADE

Le Entrate informano del fatto che per un mese a partire dal 15 novembre è possibile usufruire del servizio online della verifica dei codici fiscali per banche e assicurazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.