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NOTAI: IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO È CONSIDERATO ATTO PUBBLICO

Notai: il certificato successorio europeo è considerato atto pubblico

E' un atto pubblico il certificato successorio europeo e pertanto soggetto a imposta fissa di registro pari a 200 euro

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Con Risposta a interepello n 563 del 27 novembre l'agenzia delle entrate chiarisce che il certificato successorio europeo è soggetto a imposta di registro in misura fissa di euro 200 in quanto è atto pubblico (art 11 della tariffa parte I, allegata al TUR)

L’istante notaio ha emesso il certificato successorio europeo ai sensi dell’art 62 e seguenti del regolamento UE n 650/2012 e chiede chiarimenti sulla applicazione della imposta di registro.

Egli ritiene che tale certificato sia un atto non soggetto a registrazione in quanto non indicato tra gli atti di cui all’art 11 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86  non essendo atto pubblico e disciplinato nella sua forma vincolata e standardizzata da regolamento europeo.

L’agenzia invece dissente e fa riferimento per fornire la sua risposta all’art 32 della legge 161/2014 che ha recepito l’adozione del certificato successorio europeo secondo cui esso deve essere  “rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento”.

Il certificato in oggetto è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 69 (…) anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.

L’articolo 69 prevede in particolare che “il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento” ed è idoneo all’iscrizione dei beni ereditati nel apposito registro dello Stato membro.

Lo stesso regolamento europeo, inoltre, all’articolo 3 definisce atto pubblico qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

  • riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico
  • sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine

rimandando alla normativa dello Stato membro che disciplina l’autorità a cui è attribuita la competenza al rilascio del certificato successorio europeo.

Leggendo tali norme in combinato con quanto previsto dagli articoli 2699 e 2700 del codice civile, secondo cui, l’atto pubblico è 

  • “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato” 
  •  “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”,

l'agenzia chiarisce che il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate è qualificabile come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica, da registrare con pagamento di imposta fissa pari a euro 200.

Allegato

Risposta a interpello del 27.11.2020 n. 563

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