La presentazione oltre i termini del mod. EAS è sanabile con la c.d. remissione in bonis (art. 2 comma 1 del D.l. 16/2012), l'istituto che permette ai contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore, di non perdere i benefici, in caso di errori formali di ritardi nell'invio di comunicazioni / attestazioni.
Quest'anno gli enti associativi hanno tempo fino a lunedì 30 novembre 2020 per avvalersi della remissione in bonis.
In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve:
- inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 250,00 tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche (codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento), entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.09.2012, n. 38/E, come: “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento …”.
N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento.
Ricordiamo che il modello EAS (Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi) deve essere presentato da enti e associazioni senza scopo di lucro nelle seguenti ipotesi:
- entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente,
- entro il 31 marzo dell’anno successivo nel caso siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati all’Agenzia delle Entrate,
- entro 60 giorni dalla data di perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie per godere dei benefici fiscali.
Per le variazioni intervenute nel 2019, il 31 marzo 2020 sarebbe stato il termine per la presentazione del modello, ma per il 2020 il decreto Cura Italia aveva differito l'adempimento al 30 giugno 2020.
La presentazione oltre i termini esclude l'applicazione del regime di favore solo per le attività precedenti la data di presentazione del modello. Mentre è possibile applicare il regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello.