Come noto, entro il prossimo 30 novembre i contribuenti iscritti alla Gestione separata e alla gestione IVS per Artigiani e Commercianti dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2020 dei contributi previdenziali dovuti. Le aliquote da applicare per la determinazione dell’acconto 2020, sono state comunicate rispettivamente nelle circolari INPS n. 12/2020 e n. 28/2020.
Questi versamenti a norma del D.LGS 241/97 sono agganciati al versamento delle imposte per questo sorge il dubbio se sia applicabile la sospensione e successivo versamento delle imposte prorogato al 30 aprile 4 2021, previsto dal Decreto Ristori BIS a favore dei soggetti ISA con specifici codici Ateco e per i contribuenti che hanno subito cali di fatturato, contemplati all'art 98 del decreto Agosto dl 104-2020.
Ricordiamo che sono interessati alla proroga in particolare :
- i soggetti ISA operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 2 del decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree in Zona Rossa, (senza riferimento a cali di fatturato)
- gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle regioni in Zona Arancione individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi articoli 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto stesso (senza riferimento a cali di fatturato )
- i contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
La recente normativa sulla sospensione non nomina espressamente i contributi previdenziali ma richiama testualmente “l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP” . Da una parte si puo considerare la ratio della norma volta al sostegno delle categorie in difficolta, (infatti tali categorie sono state oggetto di agevolazione per quanto riguarda i contributi INPS dei dipendenti per la scadenza del 16 novembre) ; dall'altra la legge prevede per il diritto tributario la necessita di attenersi al dato letterale senza possibilità di interpretazioni estensive. Purtroppo va anche ricordato che non sono rari gli errori materiali nell'estensione dei provvedimenti normativi in questo periodo di emergenza.
Pur tenendo presente che gli importi degli acconti contributivi sono deducibile dal reddito nel periodo di imposta in cui risultano versati, comunque sarebbe auspicabile con urgenza un chiarimento da parte dell’INPS o dell'Agenzia delle Entrate.