Il decreto Agosto n. 104 2020 aveva introdotto per fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid 19 due nuovi esoneri contributivi per assunzioni effettuate dal 15 giugno al 31 dicembre 2020, con la particolarita di non rivolgersi solo ai contratti a tempo indeterminato ma anche, nei settori turismo e stabilimenti termali, ai contratti a termine e stagionali. La fruizione era possibile già con i flussi uniemens di novembre 2020.
Sono stati segnalati problemi di blocco degli Uniemens che contengono sia sgravi contributivi totali per assunzioni previsti dal decreto Agosto che quelli triennali per gli under 35. Il problema sembra legato al fatto che si scontrano previsioni normative diverse:
- l’articolo 6, comma 3, del Dl 104/2020 ha previsto la possibilità di cumulare il nuovo esonero per le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni effettuate dal 14 agosto al 31 dicembre 2020, con altri esoneri vigenti, mentre
- la norma del 2017 sull’esonero under 35 prevede l' incompatibilità con altri benefici, contributivi.
In una precedente circolare 122/2020 l’Inps aveva previsto per l’esonero Sud introdotto dall’articolo 27 del Dl 104/2020, il diritto al cumulo proprio con l’esonero strutturale per le assunzioni di under 35. Stessa possibilità è stata prevista da ANPAL per l'incentivo IOlavoro. Ad oggi il problema non è stato chiarito.
L'inps è intervenuta per le istruzioni operative con la circolare INPS n. 133 del 24.11.2020 e con il nuovo messaggio n. 832 nel 26 febbraio chiarisce ulteriormente che ""ai fini della fruizione dell’esonero mediante conguaglio, le modalità operative fornite nella circolare prevedevano l’esposizione dell’importo corrente del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020 e l’esposizionedell’importo arretrato dell’esonero, riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.
In considerazione delle numerose richieste pervenute si comunica che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”, prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020."
Ricordiamo i principali aspetti operativi come delineati dall'istituto previdenziale .
Beneficiari dell'incentivo
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, compresi gli enti pubblici economici. Escluse invece le amministrazioni dello Stato.
Necessario essere in regola con il documento di regolarità contributiva e con gli altri obblighi di legge per la fruizione degli incentivi alle assunzioni.
Esonero contributivo artt. 6 e 7 Decreto Agosto: per quali contratti
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time,
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
- rapporti di lavoro a termine o stagionali per le aziende del settore turismo e degli stabilimenti termali instaurati nello stesso periodo.
L'esonero è riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale, con soglia massima ridotta sulla base dell' orario di lavoro.
Sono esclusi :
- contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia)
- lavoro domestico.
- contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
L'istituto informa anche che l'incentivo per i contratti a tempo indeterminato non è soggetto al regime degli aiuti di stato mentre l'agevolazione sui contratti a tempo determinato destinata al settore turistico e termale, è stata approvata dalla Commissione EU e sarà soggetta a specifiche verifiche dell'INPS (lista Deggendorf) prima dell'autorizzazione .
La misura dell'Incentivo
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di:
- sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato (art . 6)
- per la durata del contratto, fino ad un massimo di tre mensilità per i rapporti a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art . 7)
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione.
Da notare che per il rapporti di lavoro nel turismo e terme, se il contratto a termine agevolato viene poi trasformato in tempo indeterminato può godere di ulteriori 6 mesi di agevolazione.
Assunzioni agevolate Decreto Agosto: come fare domanda
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, il modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, fornendo le seguenti informazioni:
- il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”.