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CASSA INTEGRAZIONE COVID 2021 ANCHE PER LA PESCA IN LEGGE DI BILANCIO

3 minuti, Redazione , 31/12/2020

Cassa integrazione COVID 2021 anche per la pesca in legge di bilancio

Novità sugli ammortizzatori sociali per COVID: oltre a CIGO, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, anche CIG pesca. Diversificati i periodi di utilizzo

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Nel disegno di legge di bilancio 2021 ormai in dirittura d'arrivo (si attende l'approvazione in Senato entro oggi)   è presente  la proroga degli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”. Ancora una volta i trattamenti di integrazione salariale sono collegati al blocco dei licenziamenti e, in alternativa al possibile esonero contributivo per 8 ulteriori settimane. Si segnala anche una nuova misura per il settore della pesca inserita in Commissione Bilancio.

Legge di bilancio 2021 e cassa integrazione COVID

 Il testo della legge di bilancio 2021 prevede ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19" con l'obiettivo di garantire una più ampia forma di tutela dei posti di lavoro, visto il prolungarsi degli effetti occupazionali dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I trattamenti previsti e i periodi di utilizzo sono i seguenti :

  • Cassa integrazione ordinaria (CIGO);  da utilizzare entro il 31 marzo 2021
  • Cassa integrazione in deroga (CIGD);  da utilizzare entro il 30 giugno 2021
  • Assegno ordinario a carico del Fondo integrazione salariale (FIS);  da utilizzare entro il 30 giugno 2021
  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) con durata massima di 90 giorni  da utilizzare entro il 30 giugno 2021

in generale saranno interessati i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ovvero il 1 gennaio 2021.

Si confermano le disposizioni dei precedenti decreti legge:

  •   in tema di utilizzo successivo ad altre richieste: i periodi richiesti e autorizzati ai sensi del “Ristori” e collocati, anche solo parzialmente, in periodi successivi al 1º gennaio 2021 verranno conteggiati all'interno delle nuove 12 settimane. 
  • sulla tempistica delle domande: le richieste anche in questo caso andranno  inoltrate, a pena di decadenza, all’INPS entro la fine del mese successivo quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione di orario. In sede di prima applicazione delle dodici settimane, il termine di invio delle istanze sarà eccezionalmente fissato alla fine del mese successivo quello di entrata in vigore della legge finanziaria, dunque alla fine di febbraio 2021. 
  • modalità di pagamento: come di consueto è possibile l' anticipo delle somme  da parte dei datori di lavoro con conguaglio successiv oppure il pagamento diretto al dipendente delle ore di cassa da parte dell’INPS. In questo caso i modelli SR-41”  con i dati dettagliati dei lavoratori e delle coordinate bancarie  andranno inviate  entro a fine del mese successivo quello interessato dalla Cassa ovvero, se posteriore, entro trenta giorni dall’autorizzazione INPS  . In sede di prima applicazione della normativa, il termine per l’invio dei modelli SR-41 è fissato al trentesimo giorno successivo quello di entrata in vigore della legge di bilancio, se posteriore alle scadenze ordinarie. 

La misura ha un costo pari a 5,3 miliardi di euro per il 2021. 

Da segnalare tra l'altro il finanziamento per 900 milioni che viene garantito ai Fondi bilaterali per l'erogazione dell'assegno ordinario.

Cassa COVID pesca

Viene previsto anche un nuovo trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori della pesca, in particolare : 

  • lavoratori  dipendenti compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca 
  • armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulle proprie navi, 
  • pescatori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Il trattamento avrà  durata massima di novanta giorni, da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per i lavoratori subordinati l'importo sarà pari ai trattamenti di integrazione salariale

Per gli autonomi è fissato a 40 euro giornalieri .

Legge di bilancio 2021 cassa integrazione, esonero contributivo e blocco licenziamenti 

 Il Disegno di legge bilancio riconferma quanto introdotto dal Decreto agosto come misure collegate all'utilizzo o meno dei nuovi ammortizzatori sociali per COVID,  per cui:

  1. si  proroga di altre 8 settimane, da utilizzare entro il 31 marzo 2021  l’esonero contributivo  garantito alle aziende che non ricorrano alla nuova cassa integrazione (con l'esclusione del settore agricolo) .Le ore e il relativo importo massimo del beneficio viene  calcolato in rapporto alle ore di integrazione salariale fruite a maggio e giugno 2020. Sono esclusi i premi l’INAIL.
  2. si  estende fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. Sono sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 .

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