Riconoscimento pieno dell'anzianità lavorativa ai fini della pensione per i lavoratori in part time verticale O ciclico del settore privato . E' una delle novità della legge di bilancio 2021, molto attesa dai lavoratori finora discriminati in questo senso, come riconosciuto anche dalla Corte UE
Si prevede all'art 1 comma 350 una nuova modalità di calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale verticale ciclici, (ovvero coloro che prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto).
L'articolo recepisce l'indirizzo giurisprudenziale costante, in base al quale anche le settimane non lavorate sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Si parla, va sottolineato, di requisiti temporali, non di importi contributivi; in altre parole la finalità è che, ad esempio un lavoratore con 40 anni part time ciclico verticale abbia lo stesso diritto ad accedere alla pensione del lavoratore con 40 anni di part time orizzontale, entrambi con lo stesso assegno pensionistico, ridotto rispetto ad un tempo pieno.
L'Inps prevedeva finora sulla base della normativa vigente art.. 7 comma 1 L. 638/83 , un trattamento differenziato tra i lavoratori che effettuano il part time verticale ciclico e quelli che effettuano il part time orizzontale, riconoscendo a questi ultimi l'intero periodo di anzianità contributiva, anche se per importi ridotti, ed ai primi la sola anzianità relativa ai periodi lavorati, con conseguente allontanamento del momento di accesso alla pensione. La circolare INPS di chiarimenti sul tema risale al 1986.
La legge di bilancio 2021 prevede dunque ora che: "per i contratti di lavoro a tempo parziale in corso dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021) o con decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico va determinato rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale; per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima della suddetta data, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione".
Come detto l'intervento normativo non concerne i dipendenti pubblici, per i quali gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione, come previsto dall'articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554
Nello mese di aprile 2019 il Parlamento Europeo aveva pubblicato e appoggiato la petizione presentata nel 2018 dalla Fisascat Cisl che chiedeva per i lavoratori in part time verticale ciclico il riconoscimento dell’anzianità contributiva per tutte le 52 settimane dell’anno, a prescindere dai periodi per i quali sono versati i contributi, sempre se in costanza di rapporto.
(Vedi ulteriori dettagli in Part time verticale ciclico: si chiede l'intervento della UE)
Nella richiesta veniva evidenziato anche il costoso contenzioso legale sia per chi lo intraprende, sia per la collettività, sia per gli uffici che amministrano la giustizia che ha caratterizzato questa anomalia .Peraltro attraverso le decisioni della Corte di Cassazione il diritto veniva regolarmente riconosciuto, a posteriori .
Anche la Corte di Giustizia europea si era espressa condannando la discriminazione della legislazione italiana (Leggi in merito "Part time ciclico, per la pensione serve il ricorso?" con testo della sentenza UE)
Con l'approvazione della legge di bilancio si è ottenuta dunque la parificazione di trattamento previdenziale tra part time orizzontale e part time verticale, modificando il fondamento legislativo a cui l'istituto nazionale di previdenza dovrà adeguarsi ed emanare a breve nuove istruzioni.