La Legge di Bilancio 2021 che domani approderà alla Camera prevede la proroga al 31/12/2021:
- delle maggiori detrazioni del 50% (in luogo del 36%) per le ristrutturazioni,
- del 65% in luogo del 55% per il risparmio energetico,
- del “bonus facciate” (90%, senza alcun limite di spesa per i lavoro di recupero delle facciate di edifici esistenti),
- proroga di una anno, sempre fino al 31/12/2021 anche del “bonus verde”.
- proroga del bonus mobili ed elettrodomestici a tutto il 2021 con proposta di aumento del limite di 10mila euro a 16mila euro. Si attende a proposito la conferma dalla lettura definitiva
la proroga del bonus mobili, in particolare, è inerente le ristrutturazioni iniziate nel 2020 per le quali è possibile beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici anche nel 2021.
Per quando riguarda il superbonus 110% la proroga prevista dovrebbe essere di sei mesi fino al 30 giugno 2022, con possibilità pero' di ultimare i lavori iniziati entro tale data fino al 31dicembre 2022.
Con tale estensione, di fatto viene rinnovato il complesso delle detrazioni atte a rilanciare il settore edile e tutto quanto l’indotto.
In cosa consiste il bonus mobili
Il bonus, consiste in una detrazione del 50% da ripartire in 10 anni, cioè in 10 quote costanti, per una spesa massima di 10.000 euro (elevato a 16mila nel 2021) e spetta a tutti coloro che hanno in essere una ristrutturazione di immobili ai sensi dell’art. 16bis, TUIR.
Le spese sostenibili sono quelle per l'acquisto di
- mobili
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga),
che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Come strutturata fino al 31/12/2020 l'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nell’anno in corso ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.
La proroga estende gli acquisti di tale tipologia anche ai contribuenti che hanno iniziato una ristrutturazione nel 2020 e la completano con gli arredi e gli elettrodomestici nel 2021.
Quali beni acquistare
La detrazione, ad oggi, spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
anche acquistati all'estero, purchè si rispettino tutte le condizioni che di seguito si riportano.
Rientrano tra i mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono ammessi gli acquisti di porte, pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Relativamente ai grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie con etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Sono agevolabili gli acquisti di: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Le spese accessorie
Nel montante delle spese sostenute per tali tipologie di acquisti possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, a condizione che siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito)
Gli acquisti connessi alle parti comuni
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali
- consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come le guardiole oppure gli arredi destinati all’appartamento del portiere,
- non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’unità immobiliare dei singoli condòmini.
La condizione necessaria
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è detraibile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello che è stato oggetto di ristrutturazione (ad esempio è possibile acquistare l’arredo della cucina anche se ad essere oggetto di ristrutturazione è stato il bagno).
Viceversa, l’arredo di un immobile diverso (ad esempio la casa di vacanza) non sarà detraibile se oggetto della ristrutturazione è stata la casa cittadina di dimora abituale.
Adempimenti
- Mezzi di pagamento ammessi. Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti tracciabili specifici: bonifico, pagamento con carta di debito o di credito.
- Mezzi di pagamento non ammessi. Non sono ammessi pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento diversi da quelli concessi.
- Pagamenti rateali con finanziamenti. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la finanziaria erogante il denaro del finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse indicate poco sopra e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
- Non serve il bonifico "per ristrutturazioni" (c.d. bonifico parlante). Se il pagamento è effettuato con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e poste per le spese di ristrutturazione edilizia.
I documenti da conservare ai fini della detrazione sono: l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti (ammessi anche gli scontrini riportanti il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.