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REGIME FORFETTARIO: CAUSE OSTATIVE IN CASO DI SOCI, LIBERI PROFESSIONISTI, DI SRL

Regime Forfettario: cause ostative in caso di soci, liberi professionisti, di srl

Il regime forfettario non può essere applicato nel caso di impresa che controlla direttamente o indirettamente una srl che svolge attività riconducibile a quella della controllante

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Con Risposta a interpello n 554 del 23 novembre 2020 l’agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al regime forfettario e a casi di inapplicabilità a seguito delle clausole ostative previste dalla legge 190 del 2014.

In particolare, non possono fruire di tale regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (seconda parte dell'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014).

Analizziamo il caso di specie.

L’istante è libero professionista in regime forfettario e riferisce di voler costituire una s.r.l. con altri soggetti anch’essi in libera professione.

La partecipazione dei soci nella costituenda società sarebbe paritaria al 20% ciascuno (in totale si tratterebbe di 5 soci compreso l’istante) e tra essi non esistono vincoli di parentela.

I soci non intendono fatturare nulla alla società e la stessa svolgerebbe attività di:

  • programmazione e realizzazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento
  • edizione di libri, opuscoli e altre pubblicazioni indirizzati a professionisti

Con documentazione fornita in via successiva rispetto all’interpello il socio istante chiarisce che egli e gli altri soci non svolgono in via diretta le attività che saranno attribuite alla società e che non vi sono contratti aventi ad oggetto diritti di autore già sottoscritti dai soci.

Si specifica inoltre che, come indicato nel contratto fornito che i soci intendono sottoscrivere con la srl, essi concederanno in via gratuita alla stessa lo sfruttamento economico dei diritti di autore.

L’istante chiede chiarimenti in merito alla clausola ostativa al regime forfettario prevista dalla seconda parte della lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la quale dispone che:

non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La legge 190/2014 ha introdotto un regime agevolato forfettario con l’art 1 commi da 54 a 89 rivolto a presone fisiche, esercenti arti e professioni in possesso di certi requisiti, regime successivamente modificato con riformulazione di alcune cause ostative compresa quella indicata nel quesito.

Con Circolare n 9/E del 10 aprile 2019 è stato specificato che affinché operi la clausola in esame occorre la compresenza dei seguenti fattori:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e

2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. 

Con particolare riferimento al controllo indiretto, è altresì specificato che, ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma del citato articolo 2359, si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del TUIR.

Tanto ciò premesso l’agenzia ha chiarito che la lettera d) in esame richiede per l'attivazione della causa ostativa, che la società a responsabilità limitata o l'associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

La Circolare n 9 ha chiarito che occorre fare riferimento alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società. Nel caso di stessa attività svolta, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogni qualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. 

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Riguardo alla decorrenza della clausola ostativa la stessa agenzia chiarisce che assume rilevanza l’anno di applicazione del regime forfettario perché solo in questo anno si può verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività svolte.

Perciò in linea generale il contribuente può aderire per l'anno di costituzione della società al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno, ove ne sia accertata l'esistenza, decadrà dal regime nell'anno successivo

In merito al caso di specie, per quanto dichiarato dall’istante non sussisterebbe alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla srl costituenda, mentre per il controllo di fatto si esula dalle competenze dell’interpello. 

Tuttavia l'agenzia richiama sempre la stessa circolare precisando che per la valutazione del controllo di fatto sarà necessario considerare inclusi tra i rapporti tra la partecipata e l'istante anche il valore economico delle cessioni dei diritti di autore da parte dei soci alla srl.

Se l'attività svolte dalla persona fisica e dalla società fossero riconducibili a codici ATECO differenti non risulterebbe comunque integrata la condizione ostativa.

L'agenzia conclude dicendo che, in considerazione di quanto sopra rappresentato in relazione alla cessione dei diritti d'autore dei soci, tuttavia, qualora l'effettiva attività svolta dalla costituenda società si concretizzi unicamente nello sfruttamento degli stessi, si ritiene di essere in presenza di «esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni»

Allegato

Risposta a interpello del 23.11.2020 n. 554

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