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A RISCHIO I FINANZIAMENTI DEI SOCI DI SRL SENZA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA

A rischio i finanziamenti dei soci di SRL senza delibera dell’Assemblea

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, in contrasto con l’orientamento precedente, riqualifica come ricavi occulti i finanziamenti soci privi di delibera assembleare

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Alcune poste di bilancio sono tradizionalmente tenute sotto particolare osservazione in sede di verifica fiscale: tra queste spicca senza dubbio il finanziamento (fruttifero o meno) effettuato dai soci alla propria società. In modo speciale per le Società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, questa voce di bilancio diviene spesso di facile contestazione, in quanto considerata una modalità privilegiata per fare rientrare in azienda dei ricavi occulti.

Per questo motivo i professionisti prudenti da anni raccomandano agli imprenditori di gestire con altrettanta prudenza questa operazione, di attrezzarsi con documentazione a supporto ai fini probatori e specialmente di tracciare l’operazione, anche andando oltre le prescrizioni legali richieste.

Tale approccio prudenziale alla fattispecie riduce le possibilità di contestazione, anche considerando che oggi la direzione che sembra essere stata presa dalla prassi è quella di contestare delle presunte irregolarità formali per dimostrare la falsità del finanziamento soci, il quale dovrebbe nascondere una re-immissione in azienda di ricavi occulti: come se una irregolarità formale basti a qualificare la natura di una operazione, a difesa della quale dovrebbe comunque esistere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Segue questa strada la recente ordinanza n.24746 della Corte di Cassazione pubblicata il 5 novembre 2020, nella quale si mette nero su bianco che “non poteva essere degradata a mera irregolarità formale l’assenza di verbali assembleari […], quando invece ne costituisce elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci […]. In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti”.

Quindi, secondo la sentenza, in mancanza delle delibere assembleari un finanziamento diventa, automaticamente, re-immissione in azienda di utili occulti. Ma è davvero così?

Non bisogna dimenticare che il sistema legislativo italiano è basato sulla cosiddetta civil law, in base alla quale le norme sono stabilite dalle Leggi, mentre prassi e giurisprudenza sono interpretazione. Quindi, la questione è semplice: la Legge richiede questo adempimento a pena disconoscimento del finanziamento soci?

Il finanziamenti dei soci nelle Società a responsabilità limitata, da un punto di vista civile, sono disciplinati dall’articolo 2467 del Codice civile, diviso in due commi, in cui nulla si dice in merito alla necessità di una delibera assembleare.

Dal punto di vista fiscale, la norma di riferimento è l’articolo 46 comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il quale non prevede un trattamento differenziato per le Società a responsabilità limitata, rispetto a quanto prescritto per una qualsiasi altra tipologia di ente commerciale, e nulla dice sul tema.

Inoltre, può essere importante ricordare, la precedente ordinanza n.6104 della Corte di Cassazione, sullo stesso argomento, pubblicata il 1 marzo 2019, secondo la quale “non vi è nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che […] occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. […] Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell’attività svolta nel relativo esercizio sociale. […] Dunque, può affermarsi che il bilancio […] è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società. Invero la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata dirimente […]. La circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata in bilancio la rende opponibile ai terzi, ivi compreso l’Erario”.

In definitiva dell’ordinanza del 5 novembre non se ne comprende la ratio, non se ne condividono le conclusioni, ma rappresenta un’arma che purtroppo non mancherà di essere utilizzata contro il contribuente in sede di contenzioso.

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