Dal 20 novembre l’agenzia delle entrate ha dato il via alla Presentazione delle nuove istanze per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dai Decreti Ristori e Ristori bis
Una volta presentata l’istanza tramite le modalità previste l’agenzia invia un protocollo telematico assegnato dal sistema alla domanda.
Possono allora prospettarsi due casi:
- se dai primi controlli formali su dati quali il codice fiscale, la partita IVA, la presenza di tutti i campi obbligatori, risulta un esito negativo, verrà inviata una ricevuta di scarto
- se dai primi controlli formali tutto risulta a posto viene inviata una ricevuta di presa in carico
Nel caso ci si accorga di errori commessi nell’inoltro della istanza si può procedere ad una rettifica inviando una istanza sostitutiva. Questo è possibile fino al momento precedente alla emissione del mandato di pagamento.
Successivamente all’invio della ricevuta di presa in carico, l’agenzia procede con controlli più approfonditi ad esempio sulla coerenza dei dati contabili che darà ugualmente come sopra due possibili esiti:
- in caso di esito positivo si avrà una ricevuta di scarto
- in caso di esito negativo si avrà una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento della richiesta e l’esecuzione del mandato di pagamento
Va prestata attenzione al fatto che non è più possibile modificare la domanda dopo che il sistema ha concluso l’elaborazione per l’esecuzione del mandato di pagamento qualora ci si renda conto di non avere diritto al contributo.
In questo caso per essere in regola occorre presentare una istanza di rinuncia allo stesso.
Tutte le ricevute, di scarto, di presa in carico e di accoglimento sono consultabili nella sezione ricevute della propria aria riservata.
Il richiedente e l’intermediario hanno accesso nel portale “Fatture e Corrispettivi” ai dati delle istanze attraverso i seguenti link:
- invii effettuati
- consultazione esito
Ricordiamo che quando l’istanza è presentata tramite intermediario, oltre alla prima ricevuta di presa in carico l’agenzia invia una comunicazione tramite PEC all’indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC
I controlli
L’agenzia delle entrate successivamente alla ricezione delle stanze procede a vari tipi di controllo:
- controlli sui dati dichiarati nelle istanze applicando le norme in materia di accertamento sulle dichiarazioni (ai sensi degli artt 31 e seguenti DPR 600/73)
- controlli specifici (indipendenti dalla entità del contributo) per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali disciplinati con protocollo di intesa tra le Entrate e i ministeri dell’economia e dell’interno
Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’agenzia procede:
- al recupero dello stesso irrogando le sanzioni previste dall’art 13 comma 5 del DLgs 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tali sanzioni non è prevista la possibilità di definizione agevolata
- all'applicazione della pena prevista dall'art 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo si applica l'art 322 del codice penale (confisca)
Il contribuente che ha percepito un contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l'indebita percezione restituiendo spontaneamente la somma applicando sanzioni e interessi. in questo caso avvelndosi del ravvedimento operoso potrà godere di riduzioni nella applicazione delle sanzioni utilizzando il modello F24 per il loro versamento con i codici tributo espressamente istituiti.