Con una circolare riepilogativa (n. 17/2020) qui allegata, l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro riapre la questione della modalità di inquadramento e delle relative tutele per il lavoro dei ciclofattorini (i "riders) che effettuano le consegne di merci nelle citta rispondendo alle chiamate attraverso piattaforme informatiche (la famosa GIG economy) .
Sin dal loro apparire queste attività hanno provocato discussioni sul tipo di inquadramento lavorativo al quale debbano rispondere. Si tratta di lavoro autonomo, con la totale liberta di risposta del lavoratore e compensi commisurati solo alle consegne effettuate, e nessuna garanzia previdenziale o assistenziale ? o si tratta di lavoro subordinato, dato che i lavoratori non scelgono come e quando effettuare la prestazione al quale quindi garantire un minimo salariale per il tempo di disponibilità e tutele per malattia sicurezza ecc.?
In mancanza di legislazione e specifica fino a pochi anni fa la giurisprudenza , interpellata in casi di rivendicazioni dei lavoratori ha dato risposte piuttosto ondivaghe ( vedi ad esempio in tema "Ciclofattorini: per la cassazione è lavoro subordinato") .
Successivamente il decreto 128 2019 ha modificato il dlgs 81 /2015 decidendo per una forma ibrida, un "terzo genere" per cui sulla base delle modalità specifiche di espletamento delle prestazioni le collaborazioni potranno essere inquadrate :
- come lavoro autonomo occasionale oppure
- come collaborazione eteroorganizzata parasubordinata (con possibile riclassificazioine come lavoro subordinato) .
Su questo è intervenuto anche l'Ispettorato del lavoro che in una circolare ha specificato le modalità con cui valutare i casi dubbi . (Leggi per approfondire Riders: i controlli dell'ispettorato )
Molto spazio viene quindi lasciato alla contrattazione sindacale delle organizzazioni comparativamente piu rappresentative a livello nazionale.
Il contratto nazionale della logistica CONFETRA aveva nel frattempo regolamentato in una propria sezione anche le prestazioni di questo tipo come subordinate. ( (Sull'argomento vedi Riders le novità del CCNL logistica)
Recentemente è stato siglato il primo specifico CCNL da Assodelivery e UGL riders (leggi maggiori dettagli in Riders CCNL Assodelivery UGL ) che con gli articoli da 10 a 13 prevede una forma di pagamento diversa dal «compenso minimo orario» , piu vicina a una forma di cottimo con alcune correzioni legate a situazioni specifiche, sancendo di fatto un tipo di rapporto di lavoro autonomo.
La circolare ministeriale contesta decisamente l' impostazione dell'accordo, affermando che all'interno della delega alla contrattazione sindacale non rientra la facolta di fissare il compenso esclusivamente sulla base del numero di consegne effettuate dal lavoratore. Secondo il Ministero in ogni caso il lavoratore ha diritto ad un compenso orario minimo.
Inoltre, in maniera abbastanza inusuale per un documento di prassi, viene di fatto messa in dubbio la rappresentatività della sigla sindacale firmataria del recente accordo Assolivery.
Probabili quindi ulteriori controversie e invitabili nuove interpretazioni giurisprudenziali per chiarire la materia.