Con Circolare del 17 novembre 2020, (allegata in fondo all'articolo) il Ministero dell'Interno ha fornito alcune importanti specificazioni in merito alle procedure di emersione di rapporti di lavoro irregolari previste dal recente Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020) e riservate al lavoro domestico, di assistenza alle persone, e nel settore agricolo.
La circolare si sofferma in particolare sui seguenti argomenti :
- documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore (necessario allegare documenti non troppo risalenti nel tempo e deve essere richiesta ulteriore documentazione quando sul passaporto del lavoratore risulti un timbro di ingresso nel territorio Schengen ma non nel territorio italiano);
- requisito reddituale del datore di lavoro ( si ricorda ad esempio che il requisito non è richiesto nel caso in cui il datore di lavoro sia disabile e il lavoratore sia addestto alla sua assistenza);
- alloggio per il lavoratore requisito (si ricorda che la garanzia alloggiativa è richiesta al datore di lavoro anche per la procedura di emersione di lavoro irregolare. Qualora, però, l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere anche in presenza della sola richiesta agli organi competenti, fermo restando l’obbligo di produrre il documento allo Sportello Unico in un momento successivo");
- delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro nelle more della procedura o all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico;
- riapertura termini per errori o mancato invio dell'istanza.
Su quest'ultimo punto specifica che , per i datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfetario di almeno €500,00, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS, è possibile ancora inviare le richieste fino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2020 all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. (ATTENZIONE riportato in forma sbagliata nella circolare)
Al fine di attribuire agli utenti l’abilitazione alla compilazione dei modelli di domanda EM-DOM_2020 ed EM-SUB_2020, il sistema richiederà l’inserimento degli stessi dati presenti sul modello F24 e ne verificherà l’esatta corrispondenza.