Con Risoluzione n 71/E del 18 novembre della Agenzia delle Entrate è stato ridenominato il codice tributo “ 6834” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, di cui all’articolo 44-bis del Dl n. 34/2019.
Il decreto prevede che se una società cede a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, con mancato pagamento superiore a 90 giorni, può trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla stessa disposizione.
Il comma 2 dell'art 44-bis subbetto stabilisce che “A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.” (articolo 44-bis, comma 2, secondo periodo, Dl n. 34/2019)”.
Per compensare con l’F24 i crediti d’imposta è utilizzato il codice tributo “6834” ( istituito con Risoluzione n 57/E del 2011) che è oggi ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nei casi di riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.