La legge di conversione del famoso Decreto Rilancio (Legge 77 del 17 luglio 2020), all’articolo 38-quater, prevede che anche per il “bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività […] può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020”.
Siamo nel campo di applicazione dei postulati di bilancio, nello specifico quello interessato è il principio della continuità aziendale, altrimenti chiamato going concern, come definito dall’articolo 2423 comma 1 numero 1 del Codice civile e secondo le modalità operative indicate dal Principio contabile OIC 11.
È disponibile da pochi giorni, sul sito della Fondazione OIC, la versione definitiva del Documento interpretativo numero 8, chiamato “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”, dedicato per l’appunto alla norma di cui sopra.
Con la competenza che caratterizza i documenti della Fondazione OIC, nell’interpretativo in esame sono fornite alcune indicazioni di importanza non trascurabile, dalle quali possono conseguire considerazioni non meno interessanti.
Una delle prime cose che salta agli occhi è la puntualizzazione, condivisibile, che nonostante la norma non richiami espressamente i bilanci consolidati, si deve presupporre che il disposto normativo valga anche per questi, “sarebbe infatti illogico che una società rediga il bilancio d’esercizio in continuità […] e nel contempo dichiari nel proprio bilancio consolidato l’assenza di continuità aziendale”.
Il documento precisa anche che, per poter usufruire della deroga di legge, sarà sufficiente che il bilancio precedente sia stato redatto secondo i principi della continuità aziendale: sia che questa sia stata concretamente accertata, sia che questa sia sussistita solo in forza della precedente deroga alla continuità aziendale che ha interessato i bilanci 2019 (si ricorda infatti che, in base al Principio contabile OIC 11, la continuità aziendale, nella valutazione del bilancio, va accertata al momento della sua redazione e su un arco temporale prospettico di almeno dodici mesi, motivo per cui gli eventi straordinari che hanno interessato il 2020 hanno richiesto una deroga anche per il bilancio 2019).
Infine, cosa probabilmente più importante, il documento interpretativo ci dice come la norma transitoria, che deroga il principio della continuità aziendale, “non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione”: secondo la Fondazione OIC, sul bilancio 2020, dovendo continuare a fornire una adeguata informativa nei confronti dei terzi, anche quando gli Amministratori decideranno di avvalersi della deroga in oggetto (per la valutazione delle poste e la redazione dei prospetti di bilancio), la valutazione del going concern, alla data di approvazione del bilancio e per i mesi successivi, andrà comunque effettuata ed esposta in modo organico e analitico sulla Nota integrativa, documento su cui la società che si avvale della deroga, oltre alle altre informazioni che è obbligata a fornire (compreso l’impatto sull’impresa della situazione di emergenza sanitaria), dovrà indicare “le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze”, inoltre qualora “non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella Nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile ed attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società”.
La questione, a leggere bene tra le righe,alla fine è semplice, ma anche rilevante: la norma di legge che permette agli Amministratori, a date condizioni, di redigere i prospetti del bilancio d’esercizio 2020 in continuità, prescindendo dal fatto che questa sia realmente accertata, non li esime, per garantire la tutela dei terzi, dal dover effettuare comunque la valutazione del going concern e dal dover riportare, nel modo più prudente ed analitico possibile, sulla Nota integrativa gli effetti e l’impatto dell’eventuale mancanza.