Nel caso di un condominio, se più proprietari concedono in locazione ad un unico soggetto più immobili, questi ultimi possono comunque accedere al superbonus del 110%.
E’ questa una delle risposte, insieme a molte altre, che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fornito davanti alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria in data 18 novembre 2020 .
In una forma inusuale, quale quella dell’audizione davanti ad una commissione parlamentare, l’agenzia delle entrate ha risposto ad alcune questioni interpretative che ad oggi erano ancora irrisolte in materia di superbonus, ai sensi degli artt. 119 e 121 DL 34/2020.
Fra le questioni più importanti che hanno trovato la risposta vi sono le seguenti:
1) Non spetta il superbonus se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori/inquilini), poichè non si costituisce un condominio. Mentre, spetta il superbonus, se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore/inquilino), restando ferma la costituzione del condominio.
2) In caso di accertata mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante è effettuato nei confronti del solo beneficiario della detrazione (oltre a sanzioni ed interessi), anche se la stessa è ceduta o è oggetto di sconto in fattura. Qualora si rilevasse un concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto o il il cessionario del credito, rispondono solidalmente con il beneficiario della detrazione per la sanzione e per la detrazione illegittimamente operata oltre ai relativi interessi.
3) Si ammette la detrazione del 110% per l'installazione di un cappotto termico interno per quegli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data la loro impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro esterno che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche.
4) In materia di visto di conformità i CAF e i professionisti abilitati possono evitare di stipulare una specifica polizza ad hoc in quanto essi sono già tenuti a stipulare una quella per la responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. L'adeguatezza della polizza è commisurata al numero dei visti rilasciati.