Il Decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020)
contiene una novità per le SOMS società di mutuo soccorso ossia con la modifica all'art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) si consente alle SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017), mantenendo, in deroga all'art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio.
Facendo riferimento ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota del 16 novembre n 12411 il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio.
Ricordiamo sinteticamente che la nota replicava a vari interrogativi asserendo che il termine dei tre anni richiamato dall’art 43 del Codice del Terzo Settore è un termine perentorio relativamente al poter beneficiare della deroga all’art 8 ossia alla conservazione del proprio patrimonio da parte delle SOMS in caso di trasformazione in ETS o APS.
I quesiti cui il ministero ha dato risposta nella nota erano:
- Se la trasformazione da SOMS a ETS o APS non dovesse avvenire entro i tre anni dalla entrata in vigore del CTS codice del terzo settore potrà ancora avvenire?
- Se la trasformazione non dovesse avvenire le SOMS rimangono in vita conservando il loro patrimonio oppure trascorsi i tre anni senza trasformarsi, considerata obbligatoria la trasformazionee, devono devolverlo?
E' stato chiarito che la perentorietà del termine dei 3 anni dalla entrata in vigore del CTS concerne, in caso di trasformazione, la possibilità di beneficiare del sistema derogatorio e perciò la possibilità di conservare il proprio patrimonio.
Il ministero ha ricordato infatti che l’art 12 comma 3 del DM 106/2020 recante le modalità di iscrizione al RUNTS (in attuazione dell’art 53 del CTS) prevede che gli enti costituiti ai sensi della legge 3818/86 che entro i tre anni si trasformino in ETS o APS richiedendo l’iscrizione al RUNTS non sono tenute alla devoluzione del patrimonio se l’iscrizione è accolta.
Perciò le SOMS trascorsi tre anni possono ugualmente trasformarsi devolvendo però il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso.
Qualora invece la trasformazione avvenga nei tre anni conserveranno il patrimonio e saranno assoggettate alla disciplina degli ETS degli art 9 e 50 comma 2.
Si chiarisce altresì che le SOMS che non si avvalgano della disciplina di favore continuano ad operare nel rispetto della normativa di riferimento mantenendo integro il patrimonio in quanto non sono soggette ad alcun obbligo di devoluzione dello stesso come conseguenza del decorso del termine dei tre anni.
Nella nota in oggetto, per quanto riguarda la disciplina transitoria SOMS adottata in attuazione della legge 383/2000 riguardante il requisito della operatività da almeno un anno per l'iscrizione nel registro regionale, requisito non più richiesto dalla normativa del RUNTS, si chiarisce che “fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti”, in via generale si ritiene che i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dai registri esistenti continuino ad essere regolati sulla base della normativa di settore, ancora vigente in via transitoria”