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SICUREZZA: DATORE INADEMPIENTE CONDANNATO IN ASSENZA DI INFORTUNI

2 minuti, Redazione , 20/11/2020

Sicurezza: datore inadempiente condannato in assenza di infortuni

E' perseguibile penalmente il datore di lavoro che non mette in atto tutte le precauzioni per la sicurezza - Corte di cassazione, sezione penale sentenza 30011/2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

 La Corte di cassazione nella sentenza 30011/2020, afferma che anche senza infortunio  nel luogo di lavoro il datore di lavoro puo essere considerato responsabile del reato previsto  dall’articolo 437 del Codice penale (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)  . 

La norma infatti prevede  che costituisce reato anche  l'astratta possibilità che le omissioni in tema di sicurezza provochino danno ai lavoratori, senza che cio si verifichi  realmente.

Il caso giunto all'attenzione degli ermellini  riguardava il titolare di una azienda condannato dal tribunale di Torino per una serie di inadempienze quali:

  • mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi
  • mancata formazione dei lavoratori e del responsabile della sicurezza
  • l'utilizzo di mascherine di protezione delle vie respiratorie inidonee al compito in quanto del tutto usurate
  • la mancata adozione di dispositivi di protezione  riparo ed emergenza per l'utilizzo dei macchinari, ecc.

 per un totale di ben 12 violazioni alla normativa vigente .

La sentenza di appello confermava la condanna anche se riduceva la pena a circa 8 mesi di reclusione accordando le attenuanti generiche.

In cassazione il difensore  contestava le contravvenzioni  in quanto le relative violazioni 11 su 12  si erano verificate solo su alcuni macchinari in una delle due sedi operative e  avrebbero al più configurato delle mere irregolarità, trattandosi di "inesatto adempimento delle prescrizioni "  e non già di "totale inadempimento del precetto" 

La Suprema Corte però respinge il ricorso giudicandolo del tutto infondato in quanto basato su tesi confutative  e generiche .

Conferma quanto affermato dalle sentenze di merito per cui "anche la parziale inosservanza degli obblighi o dei divieti, configura un vero e proprio inadempimento  che è di per se giuridicamente rilevante in quanto incide  sulle esigenze  di prevenzione e di controllo ", anche in assenza di infortuni.

In materia cita la  sentenza 4890/2018   per la quale  si verifica una condotta omissiva  "quando  l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro ".


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