Con le circolari 130/2020 , n. 131 e il messaggio Inps n. 4315 del 17 novembre è intervenuto ieri per chiarire tutte le regole aull'art 23 del DL 4 2019 che prevede l'anticipo del trattamento di fine servizio . Vediamo in sintesi le indicazioni dell'istituto.
Va ricordato che l'anticipo del Tfr/Tfs consente di ottenere in tempi rapidi fino a 45.000 euro del suo trattamento di fine rapporto senza attendere i tempi ordinari 0. E' necessario pero richiedere per prima cosa all'ente erogatore del Tfr/Tfr INPS o amministrazione di appartenenza la certificazione del diritto , che viene rilasciata entro 90 giorni .Una volta ottenuta si puo fare richiesta di anticipo presso uno degli istituti di credito convenzionati, che vengono in seguito rimborsati dall'INPS. La lista attualmente valida è disponibile all'indirizzo www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr
La circolare 130/2020, precisa che l'anticipo puo esserre richiesto per
- pensioni di vecchiaia,
- pensione anticipata
- pensione anticipata con Quota 100.
Sono esclusi i pensionamenti con requisiti particolari ad es quelli riservati alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e ai Vigili del fuoco Opzione donna e Ape sociale).
La domanda all'Inps può essere presentata tramite patronato, oppure direttamente dal cittadino sul sito www.inps.it , al servizio “simulazione del Tfs o invio domanda di quantificazione del Tfs” oppure “richiesta quantificazione Tfr per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione Tfr-Domanda”.
Nella successiva circolare 131/2020 viene chiarita la procedura che altri enti erogatori dell'anticipo TFR TFS devono seguire per ottenere il rilascio della garanzia INPS , prima dell’invio alla Banca della presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo . Per questo l’Ente erogatore è tenuto preliminarmente a perfezionare la registrazione all’apposita sezione del portale lavoropubblico.gov. Vengono inoltre forniti i fac simili di richiesta.
Infine nel messaggio 4315 del 17.11.2020 si chiariscono le modalità operative con cui il cittadino interessato all'anticipo puo chiedere, direttamente o tramite patronato la quantificazione online del proprio tfr tfs.
Queste le indicazioni :
Va effettuato l’accesso al portale dell’Istituto se in possesso di PIN dispositivo, oppure con SPID (di Livello 2), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CartaNazionale dei Servizi.
La selezione del servizio all’interno del portale può essere effettuata digitando il termine “Quantificazione” nell’apposito campo di ricerca. Il cittadino potrà quindi selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due servizi dedicati:
- "Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS" > "Quantificazione TFS""Quantificazione TFS"
- "Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR - Domanda" > "Quantificazione TFR".
- Nel modello di domanda il cittadino o l’ente di patronato ha la possibilità di selezionare la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019” o di “Cessione ordinaria” di cui al D.P.R. n. 180/1950.
- la banca prescelta per l’operazione di finanziamento dovrà essere selezionata dall’elenco delle banche presente nel sistema informatico dell’INPS e acquisito dal portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- all’atto della presentazione di domanda di anticipo finanziario è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di quota 100 o ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Monti - Fornero);
- la certificazione prodotta dalla competente Struttura territoriale INPS sarà resa disponibile nell’Area riservata del cittadino;
- il richiedente potrà visualizzare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, il prospetto sulla base del quale è stata predisposta la relativa certificazione;
La Struttura territoriale INPS competente alla produzione della certificazione non potrà procedere alla lavorazione di una successiva domanda di quantificazione (sia che si tratti di domanda relativa all’anticipo finanziario D.L. n. 4/2019 sia in caso di domanda relativa alla cessione ordinaria) fino alla definizione della precedente.