Con l’art 196 della Legge di Bilancio 2021 si prevede più tempo per la registrazione delle fatture dei cosiddetti contribuenti minori ossia quei contribuenti con determinati volumi di affari che ai sensi dell’art 7 comma 1 del DPR 542 del 1999 hanno ottenuto semplificazioni per gli adempimenti fiscali.
In particolare, l’art 7 ha previsto che i lavoratori autonomi e le imprese di prestazioni di servizi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro e tutte le altre imprese con un volume d’affari non superiore a 700.000 euro possano effettuare la liquidazione trimestrale anziché quella mensile. La norma non ha previsto alcuna modifica alla data di registrazione delle fatture attive, che deve avvenire mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione della operazione.
La legge di bilancio introduce invece a partire dal 2021 ulteriori semplificazioni per questi stessi soggetti allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione.
L’obbligo di annotazione di cui art 23 del DPR 633/72 può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni in tempo utile per liquidazione periodica del trimestre che scade il giorno 16 del secondo mese successivo.
In merito alle operazioni con l’estero invece lo stesso art. 196 della legge di bilancio prevede che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti sul territorio nazionale trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica.
Di fatto si elimina l’obbligo di trasmissione dei dati con la specifica comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro.
La modifica è finalizzata a far si che possa essere usato un unico canale di trasmissione, sia per le fatture elettroniche sia per l'invio dei dati delle operazioni con l'estero alle Entrate.
La trasmissione dei dati delle operazioni poste in essere verso soggetti non residenti deve avvenire entro i termini fissati per l’emissione delle fatture ossia 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione, mentre quello riferito alle operazioni ricevute da cedente o prestatore estero è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o di effettuazione della operazione stessa.
Secondo quanto riporta la relazione illustrativa all'art 196 l’individuazione di tali termini consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti delle liquidazioni periodiche ( ex art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) messe a disposizione dei contribuenti di cui si tratta.