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PROCESSO TRIBUTARIO DA REMOTO: ECCO LE REGOLE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Processo tributario da remoto: ecco le regole del Ministero delle Finanze

Il Ministero delle Finanze ha emanto il decreto con le regole attuative per il processo tributario da remoto.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Decreto Mef n 46 dell’11 novembre 2020 vengono fissate le regole di svolgimento del processo tributario dal remoto (art 16 comma 4 legge 136 del 2018 e art 27 del Decreto Ristori)

Strumenti da utilizzare:

Ai sensi dell’art 2 del decreto in oggetto si stabilisce che il collegamento da remoto avverrà tramite l’utilizzo del programma Skype for Business. I collegamenti sono effettuati con dispositivi che utilizzano infrastrutture e spazi di memoria collocati nel sistema informativo della fiscalità SIF del Ministero delle Finanze nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.

Partecipazione all’udienza:

Ai sensi dell’art 3 è stabilito che la partecipazione all’udienza avviene a distanza con collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva  e reciproca visibilità di tutte le persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

Convocazione alla udienza:

La decisione del presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata tramite posta elettronica certificata. Prima dell’udienza la segreteria della Commissione Tributaria invia una seconda comunicazione con il link di partecipazione e l'avviso che l’accesso all’udienza da remoto tramite il link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa (ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679).

Attenzione va prestata al fatto che il link:

  • è diverso per ciascuna udienza
  • è personale
  • non è cedibile a terzi (tranne eventuale difensore delegato)

in caso di mancato funzionamento del collegamento il presidente sospende l’udienza e la rinvia con data da comunicare con le stesse modalità già elencate.

Verbale di udienza:

il verbale viene redatto come documento informatico e con firma digitale del presidente o del giudice monocratico e del segretario dell’udienza. In caso non sia possibile apporre firma digitale il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio previa apposizione della propria firma digitale.

Apposite Linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet della Giustizia Tributaria del MEF e aggiornate in base all’evoluzione normativa e tecnologica, verranno indicate le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio.

Il decreto entrerà in vigore dopo la pubblicazione in gazzetta.

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