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ESONERO CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO, PESCA, VINO E BIRRA

4 minuti, Redazione , 16/11/2020

Esonero contributi settore agricolo, pesca, vino e birra

Le istruzioni INPS sull'esonero contributivo per le filiere agricole pesca e acquacultura rinnovato per novembre e dicembre. Come fare per il 16 novembre

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L’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, Ristori  ha riconosciuto l'esonero contributivo  alle filiere  agricole, della pesca e dell'acquacoltura e alle aziende produttrici di vino e birra, che riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. 

 L'esonero è riconosciuto anche  agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni , sempre con  riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. 

Il Decreto RISTORI Bis ha ampliato la misura anche alla mensilità di dicembre 2020 

Nel messaggio 4172 del 13 novembre l'inps ha emanato alcuni chiarimenti annunciando a breve la pubblicazione del modello di domanda.

Viene comunicato innanzitutto che   la misura dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 è da ritenersi autorizzata nell’ambito del regime di aiuti di Stato . Da ricordare che la  Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: 

  • - l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura; -
  •  gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; 
  • - in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione
  •  - gli aiuti siano concessi entro il 30 giugno 2021. 

I soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. Clausola “Deggendorf”), possono accedere comunque "agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”. 

Modalità per la domanda : disposizioni transitorie

Ai fini dell’ammissione al beneficio dell’esonero contributivo di cui agli articoli 16 del decreto-legge n. 137/2020 e 21 del decreto-legge n. 149/2020 i contribuenti devono inoltrare all’Inps la domanda telematica che sarà resa disponibile dall’Istituto  a breve . 

Sia per  l’esonero di  dicembre, che per l’individuazione delle aziende destinatarie dell’esonero di novembre  (articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 )  si fa riferimento ai codici Ateco che seguono (all. 1 alla circolare):

• 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

• 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

• 03.xx.xx Pesca e acquacoltura 

• 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 

• 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

• 11.05.00 Produzione di birra 

• 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina • 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

• 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

 • 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

 • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

 • 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

• 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole. 

• 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

  1. Per la presentazione dell’istanza e per le modalità di fruizione dell’esonero da parte delle aziende private assuntrici di manodopera agricola iscritta alla contribuzione agricola unificata e delle aziende con dipendenti,  INPS provvederà a fornire ulteriori indicazioni con successivi atti. 
  2. Per i lavoratori autonomi in agricoltura, (coltivatori diretti, mezzadri e coloni)  l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL”

 In attesa di disporre dell’istanza di esonero, i lavoratori autonomi in agricoltura che intendono avvalersi dell’esonero già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potranno detrarre dalla rata  gli importi indicati nel messaggio, divisi per fasce di reddito :

fascia 1  -   194,95   -  € 97,79  (over 65)

fascia 2  - 256,78 €  -  € 128,70 (over 65)

fascia 3  - 318,60 €  -  €  159,61 (over 65) 

fascia 4  - 380,43 €  -    € 190,53  (over 65)

Per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero è determinato moltiplicando l’importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020. 

Nel messaggio si evidenzia, infine, che per i lavoratori autonomi per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in misura ridotta, l’importo relativo all’esonero da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura.

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