Con Provvedimento n 317675 di ieri 17 novembre 2021 le Entrate dispongono la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi
In particolare, la determinazione della percentuale di cui al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 230686 dell’8 settembre 2021 è pari al 51,6050 per cento.
L'agenzia specifica che, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 19.377.954 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000 e 19.377.954; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 51,6050 per cento.
L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale indicata al medesimo punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ricordiamo che con Provvedimento n. 230686 di ieri 8 settembre le Entrate definiscono modalità e termini per la presentazione dal 9 settembre della domanda per richiedere il contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (Dl 104/2020).
Fondo perduto comuni santuari religiosi, presenta la domanda
L’Istanza deve essere presentata in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.
La domanda deve contenere:
- il codice fiscale del richiedente, persona fisica o persona giuridica
- il codice fiscale del legale rappresentante, nei casi in cui il soggetto è diverso dalla persona fisica ovvero nel caso di minori o interdetti
- codice fiscale del de cuius nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività
- la partita Iva del soggetto cessato nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione
- l’indicazione dei ricavi o compensi dell’anno 2019 (fino a 400mila euro, da 400mila euro a 1 milione, oltre 1 milione)
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019
- l'indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del Dl n. 104/2020
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, realizzati nei comuni dei santuari religiosi
- l’iban del conto corrente del richiedente
- data e firma dell’istanza
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica.
SCARICA QUI LA DOMANDA E LE RELATIVE ISTRUZIONI
Fondo perduto comuni santuari religiosi, chi sono i beneficiari
Il contributo, che non può superare i 150mila euro, spetta a imprese ed esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche:
- una popolazione superiore a 10.000 abitanti
- una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.
Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10 mila) non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (leggi a pagina 5 delle istruzioni l'elenco dei comuni cui spetta il contributo).
Fondo perduto comuni santuari religiosi, come si calcola
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza:
- tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020
- e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
In particolare:
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.
Attenzione va prestata al fatto che l’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:
Come specificato sulle istruzioni del modello (cui si rimanda per tutti i dettagli) ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data giugno;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.