Come noto i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. quindi entro il 30 novembre di ogni anno.
Inps ha emanato in materia il messaggio 4231 del 12.11.2020 con le istruzioni operative. In sintesi :
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia.
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
Di conseguenza coloro che non si trovano in una delle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019 entro il 30 novembre 2020.
Casi particolari di cumulo periodne e redditi da lavoro
i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2019 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.669,13 euro.
- i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, come ad esempio le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace , giudici onorari,
- Inoltre le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione cosi come tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti, in qualità di ex insegnanti di religione.
Redditi da dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Modalità di presentazione della dichiarazione
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando il codice PIN dispositivo o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE). Considerato che dal 1° ottobre 2020 l’INPS non assegna nuovi PIN agli utenti che ne siano sprovvisti, l’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/ . Si puo quindi accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato” (per la dichiarazione RED)ù; nel successivo pannello scegliere la Campagna : 2020 (dichiarazione redditi per l’anno 2019).
Possibile anche rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Sanzioni
i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Nel messaggio sono dettagliate infine le modalità per effettuare la dichiarazione preventiva 2020.