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BONUS FACCIATE: TRATTAMENTO DELLE SPESE ACCESSORIE

Bonus facciate: trattamento delle spese accessorie

Bonus facciate” e spese correlate, come e quando considerarle detraibili al 90%.

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L'agenzia delle entrate, con la risposta 520/2020 si esprime sulla potenziale detrazione del 90% di talune spese, accessorie al rifacimento della facciata.

Dovendo procedere con il rifacimento dell'intera facciata esterna di un edificio, nonché dovendo effettuare lavori su di essa che comportano anche il miglioramento della resa energetica mediante installazione di un cappotto, il contribuente, molto semplicemente chiede se le spese accessorie necessarie e propedeutiche ai lavori possano essere ugualmente detraibili. 

Le spese connesse e la conclusione del contribuente 

Oltre all’intervento direttamente connesso alla facciata, il contribuente chiede se siano detraibili i lavori connessi all’intervento principale, quali:

  •  lo spostamento dei pluviali, 
  • la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni,
  • lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell’isolamento dello sporto di gronda, 
  • la sostituzione di tende da sole per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti. 

Il contribuente, ovviamente ritiene detraibili al 90% secondo il bonus facciate, tutte queste spese aggiuntive, in quanto diversamente non si potrebbe raggiungere un risultato ottimale dal punto di vista della miglior resa energetica del cappotto esterno. 

La risposta dell’agenzia delle entrate

L’agenzia delle entrate, evidenziando l’obiettivo principale per il quale con la L. 160/2019 è stato istituito il “bonus facciate”, nonchè richiamando la Circ. 2/E/2020 esplicativa del bonus, afferma che gli interventi devono essere finalizzati al "recupero o restauro della facciata esterna" e devono essere realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".

Richiamando, poi brevemente i tratti della normativa connessa al bonus facciate, si sofferma all’'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico. L’agenzia rammenta che in questo caso gli interventi devono

  • riguardare almeno il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,
  • soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. 

In aggiunta l’ufficio ricorda che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Per esemplificare si tratta di: 

  • consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie,
  • rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. 

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache"). 

Per giungere al caso concreto, il fisco con riferimento all'intervento di isolamento "a cappotto" oggetto dell'istanza proposta, ammette al bonus facciate tutte le spese accessorie elencate, definendole “opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso”

Allegato

Risposta a interpello del 03.11.2020 n. 520

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