Proroga al 10 dicembre del versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Lo ha stabilito il Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157) recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, l'art. 1 ai commi 3 e 4, prevede l'estensione della proroga al 30 aprile 2021:
- per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e al calo del fatturato, per tutti i soggetti che esercitano le attività individuate nell'Allegato 1 e Allegato 2 al DL 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni rientranti nella Zona Rossa, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.
- nonché, sempre a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e al calo del fatturato, per i soggetti che esercitano l’attività di servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, rientranti nella c.d. Zona Arancione, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.
Con la conversione in legge del Decreto Ristori (A.C. 2828), in attesa di pubblicazione in GU, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021
- o mediante rateizzazione fino a un massimo diquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.
Non si fa luogo al rimborso diquanto già versato.
Soggetti che possono fruire della proroga al 30.04.2021
prevista dal "Decreto Ristori quater"
Soggetti interessati dalla proroga | Imposte | Nuova scadenza | |
Soggetti esercenti le attività | domicilio fiscale o sede operativa Zona Rossa (Provincia di Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana,Valle d'Aosta, Abruzzo) | Seconda o unica rata di acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020 | 30.04.2021 |
Soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi | domicilio fiscale o sede operativa Zona arancione (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria) | ||
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 | domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia |
In conclusione, potranno versare il secondo acconto delle imposte 2020 entro il 30 aprile 2021:
- tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito un calo di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 di almeno il 33%.
- tutti i soggetti, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ma che:
- rientrano tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al DL Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede operativa in una regione rientrante nella zona rossa;
- oppure esercitano l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona arancione.
Vediamo anche le proroghe previste dai provvedimenti precedenti, dapprima dal "Decreto Agosto" e dal "Decreto Ristori bis", che in ogni caso restano confermate.
Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal "Decreto Ristori bis"
L'art. 6 del DL Ristori bis ha differito al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti solari, è il 2020), per tutti i soggetti ISA dei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 2 del decreto “Ristori-bis” (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi.
Pertanto, i soggetti interessati dalla proroga sono:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 2 del decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero
- i soggetti esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zona Arancione) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi articoli 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.
Soggetti interessati dalla proroga | Zona (clicca qui per vedere la suddivisione attuale delle regioni) | Imposte | Nuova scadenza |
Soggetti ISA esercenti attività | domicilio fiscale o sede operativa Zona rossa | Seconda o unica rata di acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020 | 30.04.2021 |
Soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti | domicilio fiscale o sede operativa Zona arancione | ||
La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi e non viene rimborsato quanto già versato |
Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal "Decreto Agosto"
Stesso differimento al 30 aprile 2021 era già stato riconosciuto dall'art. 98 del decreto di Agosto (e confermato dal Decreto Ristori quater), ma solo ai contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, vedi l'articolo Forfettari e contribuenti Isa: slitta l’acconto di novembre se c’è il calo del fatturato.
In questo caso la proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice attualmente 5.164.569 euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale disposizione si applica anche in relazione a coloro che:
- adottano il cosiddetto regime fiscale di vantaggio, (art.27, comma 1, del Dl n. 98/2011)
- applicano il regime forfetario (art 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014)
- e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir)
Soggetti interessati dalla proroga | Imposte | Nuova scadenza |
Tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) | Seconda o unica rata di acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020 | 30.04.2021 |
La proroga si applica a condizione che ci sia stato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente |