Con Provvedimento n. prot. 0348145 l’agenzia delle entrate informa della possibilità di utilizzo dell'adempimento spontaneo per regolarizzare e dichiarare tutto o parte delle attività finanziarie detenute all’estero nel 2017 e non dichiarate oltre che gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.
A tal fine, ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale, essa informa dell’invio delle lettere di compliance per il 2017 ai destinatari delle anomalie.
Il provvedimento in oggetto detta le disposizioni riguardanti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Gdf Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e quelli ricevuti dalle dichiarazioni dei redditi.
A norma dell’art 8 paragrafo 3 bis della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE gli stati membri devono trasmettere per i periodi d’imposta dal 1 gennaio 2016 le informazioni riguardanti i residenti negli altri stati in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.
Sono scambiati i seguenti dati:
- i dati identificativi dei titolari di conto
- e nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti
- l’identificativo del conto
- il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
- il saldo o valore del conto
- l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto
- gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.
Con il provvedimento in oggetto si dispone l’invio di nuove comunicazioni per l’anno 2017 per la promozione della compliance ossia dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che hanno evidenziato anomalie rilevanti. Sono infatti escluse da questi invii le posizioni presumibilemente non temute all'edempimento dichiarativo o per le quali l'irregolarità è meramente formale.
I soggetti destinatari sono stati individuati sulla base di una analisi dei dati ricevuti dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni CRS.
Il contribuente che avrà ricevuto una comunicazione potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare di sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso.
Le comunicazioni contengono le seguenti informazioni:
- il codice fiscale, cognome e nome del contribuente
- il numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
- codice atto
- la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata
- la possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale (ovvero quelli su indicati e resi disponibili alla GdF)
- l'istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istitutom del ravvedimento operoso
- l'invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente
- la modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, email o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.