Il decreto Ristori Bis a fronte del blocco delle attività scolastiche anche per i piu piccoli deciso dal DPCM 3 .11.2020 in alcune zone del Paese, ripropone due misure di sostegno alle famiglie con figli sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. ll decreto interviene coni due articoli seguenti:
Art .13 Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado e centri assistenziali per ragazzi disabili
Nelle aree definite di rischio alto ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, se la prestazione lavorativa non puo essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tali periodi sono coperti da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura .
Art. 14 Bonus baby-sitting regioni zone rosse per chiusura delle scuole secondarie di primo grado e centri assistenziali per ragazzi disabili .(Vedi i dettagli sulle misure precedenti "Congedi covid, permessi 104 e Bonus Baby sitter" )
Nelle Regioni Rosse in cui sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado,
- i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata ,
- alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
hanno diritto al bonus baby sitter per un massimo di mille euro da utilizzare nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
ll bonus baby sitter è utilizzabile anche per i figli con disabilità in situazione di gravità (legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura .
- Come in precedenza viene erogato dall'INPS attraverso il Libretto famiglia.
- Il bonus puo essere richiesto da entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- E' disposto anche nei confronti dei genitori affidatari.
- Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. Questo aspetto e l'incompatibilità con lo smart working differenziano questa misura dalla precedente garantita dai decreti Cura Italia e Rilancio.
- La fruizione del bonus baby sitter è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232.