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CONVENZIONI: ITALIA-GABON ACCORDO CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE

2 minuti, Redazione , 16/11/2020

Convenzioni: Italia-Gabon accordo contro la doppia imposizione

In Gazzetta Ufficiale la Convenzione tra Italia e Gabon contro la doppia imposizione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 la Legge n 146 del 13 ottobre 2020 di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e il Gabon per evitare le doppie imposizioni in materia:

  • di imposte sul reddito
  • prevenzione delle evasioni fiscali.

Ai sensi dell’art 1 la Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Ambito oggettivo per l'Italia:

  • imposta sul reddito delle persone fisiche,
  • imposta sul reddito delle persone giuridiche
  • IRAP

Ambito oggettivo per il Gabon:

  • l'imposta sulle società
  • l'imposta minima forfetaria
  • l'imposta sul reddito delle persone fisiche
  • l'imposta sul reddito dei valori mobiliari

Ai sensi del comma 4 dell’art 2 si specifica che la convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, nel caso specifico dell’Italia la convenzione si applica all’IRES anche se al momento della stipula della stessa era in vigore l’IRPEG.

La residenza:

Ai sensi dell’art 4 si specifica il concetto di “residente di uno Stato contraente” ossia ogni persona che in virtu' della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo:

  • del suo domicilio
  • della sua residenza
  • della sede della sua direzione
  • o di ogni altro criterio di natura analoga.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in questo Stato.

Quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  • la persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli  Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche  sono più strette (centro degli interessi vitali)
  • se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente
  • se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità
  • se detta persona ha la nazionalità, di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo
  • quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di   entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

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