Con Risposta a interpello n 531 del 5 novembre 2020 l'agenzia delle entrate specifica che in assenza di elementi di frode, al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento, per correggere errori della operazione originaria, non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA che gli viene addebitata.
L'agenzia giunge a questo chiarimento specificando che valgono le regole e i riferimenti di giurisprudenza già indicati nel documento di prassi n 267 del 2020 con il quale aveva chiarito che occorre salvaguardare la neutralità dell'IVA (applicando l’art 19 comma 1 del decreto IVA in combinato con l’art 26 comma 1)
Da ciò consegue che il contribuente che abbia ricevuto oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto una nota di variazione in aumento non può vedersi precluso il diritto alla detrazione anche alla luce di quanto previsto dalla sentenza della Cassazione n 10103
L’agenzia afferma che “Il dies a quo per l'esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria - al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972)”
L’istante dichiarava:
- di effettuare regolarmente cessioni in regime di non imponibilità
- di beneficiare dello status di esportatore abituale (ex art 8 decreto IVA)
- di aver effettuato nel 2017 acquisti in regime di non imponibilità da una società identificata in Italia per un importo superiore a quello indicato nella lettera d’intento trasmessa alle Entrate
Egli specifica inoltre che la società in questione si è avvalsa del ravvedimento operoso nel 2020 per regolarizzare le cessioni rilevanti ai fini IVA, emettendo note di variazione in aumento di IVA (ex art 26 comma 1 DPR 633/72) nei suoi confronti addebitando in via di rivalsa l’imposta che non era stata addebitata sulle cessioni per l’ammontare eccedente la soglia indicata nella lettera d’intento trasmessa.
L'istante chiedeva se tale maggiore imposta alla luce di quanto chiarito nella Circolare n 267/E del 2020 potesse portare in detrazione l’IVA addebitatagli con le note di variazione sebbene le operazioni si riferiscano al 2017.
L’agenzia per i motivi suddetti concorda con la soluzione interpretativa dell’istante che da un punto procedurale inoltre suggerisce di:
- annotare le note di variazione in aumento ricevute nel 2020 nel registro di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero in un apposito sezionale, riservato all'anno d'imposta 2020, del registro IVA acquisti del 2021, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione delle suddette note (30 aprile 2021)
- far concorrere l'IVA addebitatagli in rivalsa nella liquidazione IVA periodica del mese di registrazione del documento e nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2020 (modello IVA/2021).