Un ente pubblico ha posto istanza di interpello all'Agenzia per verificare la correttezza del proprio operato riguardo l'erogazione del premio di 100 euro (art. 24 decreto Cura Italia 18-2020) ai dipendenti . La norma riguarda coloro che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta o presso sedi secondarie dell'impresa, invece che fruire dell'opportunità di smart working o telelavoro.
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L'Agenzia delle Entrate ricorda nella risposta n. 519 del 3 novembre 2020 , di aver fornito chiarimenti in merito, con le circolari 3 aprile 2020, n. 8/E - risposte da 4.1 a 4.9 - e 6 maggio 2020, n. 11/E -risposte da 5.2 a 5.5 -, nonché con la risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E.
Viene anche ricordato che l'articolo 31 del DPR 164 2002, n. 164, prevede che : «I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni»; lo stesso vale in tema di permessi sindacali.
Su questa base si conferma che lo svolgimento dell'attività sindacale costituisce una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e consente l'erogazione del premio, purche svolta "in presenza", ovvero i lavoratori devono essere presenti nella sede di lavoro.
Quando, come nel caso prospettato, l'attività sindacale fosse stata svolta presso la sede sindacale, l'amministrazione deve acquisire adeguata documentazione per riconoscere il beneficio economico.
In conclusione, afferma l'Agenzia : " l'importo del premio previsto dall'articolo 63 sopracitato,così come precisato con risoluzione n. 18/E del 2020, potrà essere determinato utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mesedi marzo, compresi quelli svolti, secondo le modalità descritte, per l'attività sindacale,e i giorni lavorabili nel medesimo mese come previsto dal contratto collettivo, ovveroindividuale qualora stipulato in deroga allo stesso".