Le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti i seguenti beni:
- guanti
- mascherine
- camici e occhiali
potranno godere del trattamento agevolato per l’IVA così come previsto dall’art 124 del Decreto Rilancio a certe condizioni.
Questa è la conclusione riportata nella Risposta a interpello n 525 del 4 novembre della Agenzia delle Entrate.
Una azienda che importa tali beni e altri nel dettaglio:
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
- tute di protezione,
- calzari e soprascarpe,
- cuffie copricapo,
- tutti provvisti di marcatura CE e certificazione DPI
sostiene che i suddetti possano essere agevolabili con esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e successivamente con applicazione di IVA ridotta ad aliquota 5% se sono qualificati come DPI e destinati a finalità sanitarie.
L’agenzia invece, citando la Circolare n 26/2020 intervenuta a fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 124, ricorda che gli articoli di abbigliamento protettivo per essere agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche:
- avere i codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 30 maggio 2020, 12/D
- essere dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss Covid-19, n. 2/2020
- essere destinati all’utilizzo non solo del personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.
L’istante ha sollevato cioè qualche dubbio in merito alle cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano tali prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi.
L’agenzia elencando i tre requisiti chiarisce l’ambito di applicazione della esenzione IVA e della successiva agevolazione.