In merito alla attività dei “ciclo-fattorini” o riders, esercitata tramite piattaforme digitali si sono succeduti negli ultimi anni diversi provvedimenti normativi e intepretazioni giurisprudenziali non sempre conformi. L'ispettorato del lavoro con la circolare n. 7 del 30 ottobre 2020 fornisce le istruzioni sull’attività di vigilanza in questo ambito, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La circolare riepiloga la disciplina attuale che conferma il carattere autonomo di questa attività, pur applicandovi alcuni aspetti della disciplina del lavoro subordinato (d.l. 101/2019) .
Sottolinea che (come chiarito dalla Corte di Cassazione,) la sussistenza di una etero-organizzazione del lavoro non comporta in automatico una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato. Per questo non è sempre dovuta l'applicazione delle sanzioni e la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato (con relativa comunicazione preventiva e dichiarazione di assunzione).
Va valutato con attenzione comunque il caso in cui la etero-organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione.
(Questa interpretazione supera quanto previsto dalla circolare ML n. 3/2016).
La circolare analizza in particolare le caratteristiche del lavoro subordinato che devono verificarsi contemporaneamente, secondo le indicazioni del legislatore :
- prestazione prevalentemente personale,
- continuativa ,
- eseguita secondo modalità organizzate dal committente. I tre requisiti devono tutti ricorrere perché si possa applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Restano ferme le conseguenze sanzionatorie nei casi in cui il datore di lavoro non rispetti altre modalita di svolgimento del lavoro tipiche del rapporto di lavoro subordinato ma applicabili anche a queste forme di collaborazione ( orari di lavoro pause e riposi) .
L'ispettorato si sofferma inoltre su altri aspetti che possono presentare criticità ovvero gli aspetti della tutela della sicurezza e della tutela retributiva :
"nelle ipotesi di collaborazioni rese al di fuori dei locali del committente con specifico riferimento ai c.d. riders l’accertamento della natura etero-organizzata della collaborazione comporterà l’estensione della disciplina in materia di salute e sicurezza del rapporto di lavoro subordinato con particolare riguardo ad alcuni profili, quali la formazione e l’informazione dei collaboratori, il controllo del committente sulle attrezzature di lavoro, la denuncia di infortunio, la sorveglianza sanitaria e la completezza del documento di valutazione dei rischi, oltre all’obbligo a carico del datore di lavoro di fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. Decisivo che le specificità legate alle modalità esecutive delle prestazioni dei lavoratori etero-organizzati siano contemplate all’interno della valutazione dei rischi effettuata dal committente ". Sul punto leggi anche "Riders autonomi parte la copertura INAIL"
Sulla tutela retributiva, infine si afferma che :"L’applicazione della disciplina della subordinazione comporta l’applicazione del contratto collettivo di riferimento. Pertanto, il compenso del collaboratore non potrà essere inferiore alla retribuzione minima previste dal CCNL di settore, riferita al livello e alla qualifica individuata in ragione delle mansioni svolte e riparametrata in base all’estensione temporale della prestazione".
Si puo approfondire il tema leggendo l'articolo: Riders ai tempi del covid la regolamentazione.