In data 4 novembre 2020 i dottori commercialisti e gli esperti contabili hanno relazionato in materia di superbonus davanti Commissione Bicamerale di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria.
Oggetto dell’audizione sono state le richieste dell’Ordine Nazionale in materia di Superbonus.
Dopo una breve disamina dell’evoluzione storica delle detrazioni sugli immobili, partiti nel 1997 con le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio del 41%, fino ad arrivare al panorama attuale con l’introduzione del DL 34/2020 del superbonus del 110%, l’ordine nazionale evidenzia che le detrazioni in materia di immobili hanno un ruolo rilevante nel Bilancio dello Stato. Le statistiche non smentiscono tale affermazione, basti pensare che nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 per l’anno 2018 (quindi ancora al netto del bonus facciate e, ovviamente, del superbonus), il totale delle detrazioni IRPEF riportate in dichiarazione a titolo di interventi di recupero del patrimonio edilizio e sismabonus è stato pari a 6,7 miliardi di euro e quello delle detrazioni IRPEF riportate in dichiarazione a titolo di ecobonus sugli interventi di efficienza energetica è stato pari a 1,7 miliardi di euro, per un totale complessivo di 9,4 miliardi di euro. Occorre aggiungere i dati, non disponibili sull’Open data del Dipartimento delle Finanze, relativi alle detrazioni esercitate in dichiarazione dei redditi dai soggetti IRES a titolo di ecobonus e sismabonus.
A fronte della constatazione che tale comparto agevolativo ha un peso rilevante sull’intera economia, l’ordine nazionale presenta alcune richieste.
- Riordinare a livello legislativo il complesso normativo delle detrazioni, che ad oggi sono frammentarie, traducendo il tutto in un “testo unico normativo” sulle detrazioni per gli immobili.
- Razionalizzare e chiarire il concetto di “edifici” destinatari del superbonus, che ad oggi parrebbero essere solo gli edifici “residenziali” come illustrato solo dalla Circ. 24/E/2020 e non anche dalla norma, la quale parla solo, in effetti, di “edifici” (Questa interpretazione restrittiva ricorda da vicino l’analoga interpretazione restrittiva sostenuta per oltre un decennio dall’Agenzia delle Entrate, con riguardo all’ecobonus, circa l’inapplicabilità del beneficio per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese diversi da quelli strumentali).
- Includere fra i soggetti beneficiari del superbonus anche le persone fisiche che agiscono nell’ambito della sfera imprenditoriale e libero-professionale.
- L’esclusione dalla tassazione dei maggiori ricavi derivanti dalla “cessione delle detrazioni o dallo sconto in fattura” (art. 121, DL 34/2020) in capo ai soggetti che acquisiscono le detrazioni “monetizzandole” ai contribuenti, evitando loro di attendere il quinquennio di recupero previsto in caso di detrazione.
- L'inclusione alla detrazione del 110% di tutte le spese connesse con le operazioni in questione e che ad oggi restano escluse (come ad esempio il compenso dell’amministratore di condominio per la rendicontazione da superbonus o il compenso del general contractor).
- Estendere oltre il 2021 la possibilità di effettuare “acquisti sismabonus” al 110%, poichè in alcuni casi sarebbe materialmente impossibile stipulare l’atto notarile di compravendita entro il 31/12/2021, con ciò vanificando la possibilità di beneficiare della maggiore detrazione consentita.
- Dal punto precedente, consegue, in maniera più ampia, l’ultima richiesta di estendere i benefici fiscali quantomeno al 31/12/2024.