Tra le misure di sostegno alle imprese istituite dal recente decreto Ristori 1 (n. 137/2020) c'è la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL "dovuti per la competenza del mese di novembre 2020" per le aziende interessate dalle restrizioni ed elencate in una apposita tabella allegata al Decreto.
In sintesi sono interessate le attività di :
- taxi, noleggio di autovetture von, conducente - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie
- Alberghi ,Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, bed and breakfast, affittacamere, Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- Ristorazione con somministrazione, Gelaterie e pasticcerie, Catering per eventi,Bar e altri esercizi simili senza cucina
- Attività di distribuzione e produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, servizi biglietteria
- Agenzie viaggi, attività delle guide e degli accompagnatori turistici ,Organizzazione di convegni e fiere
- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- Gestione di stadi piscine impianti sportivi polivalenti , palestre
- Parchi di divertimento e parchi tematici Discoteche, sale da ballo night-club
- Sale giochi e biliardi
- organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi
- stabilimenti termali
La norma prevede poi il versamento senza interessi né sanzioni, in un unica rata entro il 16 marzo 2021 oppure anche in 4 rate sempre a partire dal 16 marzo 2021.
La formulazione letterale della norma riportata sopra è piuttosto chiara, e si riferisce agli importi da evidenziare nel flusso di Uniemens di novembre , con scadenza di versamento nel mese successivo , entro il prossimo 16 dicembre. La dicitura è riferita al periodo di paga. Da sempre infatti nei documenti di prassi l'INPS identifica cosi i contributi calcolati per quel mese e versati nel mese successivo. Alcuni intermediari hanno però obiettato, avanzando l'ipotesi che la sospensione si riferisca alla scadenza del 16 novembre (periodo di competenza ottobre) in quanto ciò consentirebbe un maggiore risparmio per le aziende . In novembre infatti con ogni probabilità queste imprese chiuse o con attività ridotta dovranno fare ricorso alla cassa integrazione, con importi previdenziali da versare molto inferiori.
Le novità sulla sospensione dei versamenti contributivi nel Ristori bis
Il dubbio viene confermato dalla nuova norma presente nel Decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta con il n. 149-2020 in cui si usa una formula piu ibrida : "contributi dovuti nel mese di novembre", che evoca la scadenza del 16 .11 per il periodo di competenza ottobre.
Cio è confermato dalla lettura della relazione tecnica allegata al DDL Ristori bis giunto in Parlamento, in cui viene illustrato il riferimento, per il conteggio delle risorse, ai contributi versati per ottobre 2019.
Il nuovo decreto , comunque, che tiene ferma la data di ripresa dei versamenti al 16 marzo 2021 e
- per i beneficiari della sospensione fa riferimento alla nuova tabella con ulteriori codici Ateco interessati dalle restrizioni ( si aggiungono tra gli altri: lavanderie, musei, trasporti di passeggeri, corsi di danza, fotografi e guide turistiche)
- amplia la sospensione anche alle imprese che operano nelle zone Rosse purche rientranti nell'elenco dell'allegato 2;
- diversamente dal decreto Ristori 1, esclude dalla sospensione i premi INAIL.
(La bozza approvata e illustrata nel comunicato stampa indicava addirittura come sospesi i contributi dovuti nel dicembre, poi eliminato in fase di pubblicazione in Gazzetta).
Riportiamo di seguito il testo di legge, sempre in fiduciosa attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, in particolare sulla tempistica del 16 novembre prossimo.
Decreto Ristori BIS Art. 11
(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive).
"1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.
2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.
3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.".