L'ente previdenziale dei giornalisti - INPGI - ha fornito specificazioni in merito all'esonero contributivo per le aree svantaggiate , cd Decontribuzione Sud con la circolare en. 10 del 30 ottobre 2020. L'agevolazione è stata introdotta dal Decreto "Agosto" ( articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020,) per il periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2021.
Annche il personale giornalistico dipendente dalle aziende situate nelle regioni del Sud Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Potrà infatti beneficiare dello sgravio contributivo del 30% che va richiesto direttamente nella procedura DASM,che sara aggiornata e resa disponibile dal 12 novembre 2020.
Requisiti e caratteristiche della Decontribuzione Sud
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori purché in possesso della regolarità contributiva e delle seguenti ulteriori condizioni:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero. Non possono essere oggetto di sgravio - ove dovute - le seguenti contribuzioni:
ASSICURAZIONE | Aliquota datore lavoro | NOTE |
Fondo Integrativo “ex fissa” | 1,50 % | Dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del 19/02/2015). |
Addizionale Fondo Integrativo “ex fissa” | 0,35 % | Dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del 19/02/2015). |
Contributo per gli ammortizzatori sociali | 0,50 % | Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009). |
Contributo assicurazione Infortuni | 11,88 €. | Q.ta fissa mensile dovuta per tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi (Vedi Circolare INPGI n. 7 del 26/06/2009). |
La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
La misura è stata sottoposta alla approvazione della Commissione europea, in data 30 settembre 2020, giunta con la decisione C (2020) 6959 del 6 ottobre 2020. Va ricordato che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
- siano concessi entro il 30 giugno 2021.
Inoltre viene specificato che “ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato”, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le amministrazioni concedenti sono l'INPS e per quanto di competenza, l'INPGI, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.