Con la Circolare n 28 del 29 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito soggettivo per accedere al nuovo regime di autoliquidazione OD - ordini documentali, ossia specifica che possono fruirne i soggetti beneficiari del Patent Box che abbiano esercitato una opzione Patent Box per l'utilizzo diretto del bene immateriale valida per il periodo di imposta per il quale intendono fruirne.
Pertanto la sussistenza di una valida opzione Patent Box, è presupposto per poter autoliquidare l'importo della agevolazione.
L'opzione Patent Box ha una durata di cinque anni, mentre l'opzione OD - ordini documentali - ha una durata annuale, ma sono entrambe irrevocabili e rinnovabili.
La circolare chiarisce che la sussistenza della opzione PB è condizione necessaria e sufficiente per poter avere il regime agevolativo mentre la sussistenza di entrambe permette di poter beneficiare del Regime di autoliquidazione e godere dei suoi vantaggi.
Mentre l'opzione PB consente di avere il beneficio del patent box, la opzione OD permette di poter autoliquidare in dichiarazione il beneficio.
L'opzione OD va comunicata entro il termine ordinario della presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni (se in presenza di dichiarazione tardiva)
La circolare in esame chiarisce che l'opione OD può essere esercitata anche tardivamente sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati:
- accessi
- ispezioni
- verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali l'autore abbia avuto conoscenza formale e sempre che il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (ex art 11, comma 1, DLgs n. 471/97)
- Si legga l'articolo Patent box: il nuovo regime di autoliquidazione OD