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PATENT BOX: IL NUOVO REGIME DI AUTOLIQUIDAZIONE

Patent box: il nuovo regime di autoliquidazione

Le Entrate rispondono ad alcuni quesiti sul Patent Box che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali. Il regime di autoliquidazione.

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Con Circolare n 28 del 29 ottobre  l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti in merito alla disciplina del Patent Box (introdotto con l'art. 1 commi da 37 a 45 della Legge n 190/2014) , in particolare specifica le caratteristiche del nuovo Regime di autoliquidazione OD.

Il Patent Box prevede una parziale tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, a patto che tali beni siano espressione della attività di ricerca e sviluppo svolte dal soggetto contribuente.

Prima del Decreto Crescita in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, la disciplina del Patent Box prevedeva che la fruizione del beneficio fosse subordinata alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Si parla in questo caso di ruling obbligatorio, ossia per avere l'agevolazione occorre un accordo preventivo.

Nei casi diversi dall'utilizzo diretto dei beni prevede già forme di autoliquidazione con fruizione diretta del beneficio in una unica soluzione in dichiarazione e senza vantaggi per le sanzioni in caso di successiva rettifica dei valori.

Con il nuovo regime di autoliqidazione OD introdotto dal Decreto Crescita, si consente al contribuente, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale e previa predisposizione di idonea documentazione, di autoliquidare l'agevolazione in dichiarazione, si parla di ruling facoltativo.

Il contribuente dovrà predisporre dei documenti che qualora in regola daranno diritto all'effetto premiale nella eventualità di una successiva rettifica del contributo in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata in tre anni.

Predisporre la documentazione è un requisito per poter autoliquidare, a prescindere che la stessa poi risulti idonea oppure no in sede di controllo. 

Se idone darà diritto al regime premiale.

Nel caso delle altre ipotesi di utilizzo dei beni, l'aver predisposto la documentazione, significa poter godere di una esenzione dalle sanzioni qualora la stessa risultasse inidone.

Ricapitolando:

Disciplina predente al Decreto Crescita

  1. utilizzo diretto, occorre il ruling obbligatorio
  2. utilizzo indiretto il ruling è facoltativo ( l'agevolazione viene fruita in dichiarazione in una unica soluzione e senza esimenti sanzionatorie in caso di rettifica dei valori)

Disciplina introdotta dal Decreto Crescita

  1. utilizzo diretto possibile autoliquidare in dichiarazione con set di documenti (condizione necessaria per poter autoliquidare) con diritto a effetto premiale se la documentazione è idone ma i valori verranno rettificati durante il controllo. la fruizione è frazionata in tre anni
  2. utilizzo indiretto la documentazione è condizione per godere del beneficio premiale ovvero esimente da sanzioni nel caso di rettifica in fase di controlli (la fruizione avviene nell'anno)

La Circolare in oggetto chiarisce l'esimente sanzionatoria per esercizi precedenti al Decreto Crescita ossia specifica che i contribuenti che abbiano in esercizi precedenti alla entrata in vigore del Decreto Crescita autoliquidato il beneficio in dichiarazione per esercizi antecedenti, essi possano predisporre la documentazione richiesta in relazione agli esercizi pregressi comunicandone il possesso tramite PEC o raccomandata A/R all'ufficio competente prima della formale conoscenza dell'avvio dei copntrolli sul patent box. 

Se il contribuente avrà goduto della agevolazione in una unica soluzione potrà in caso di rettifica dei valori godere del beneficio premiale.

Ricordiamo le linee principale del Patent box. Esso è un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di:

  • software protetto da copyright, 
  • brevetti industriali, 
  • disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 37 a 45).

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa

  • indipendentemente dal tipo di contabilità adottata
  • indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa.

È valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Con il Decreto Crescita (articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34) sono state introdotte misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del patent box e in particolare i beneficiari, in alternativa alla procedura preventiva per un accordo in contradditorio con l’Agenzia delle entrate, possono scegliere di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.

Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Le agevolazioni consiste nella possibilità di poter escludere dalla base imponibile:

  • il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali 
  • o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita. 

Per l’effettiva quantificazione del beneficio è necessario determinare la quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale:

  • in caso di utilizzo indiretto il reddito è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti;
  • nel caso di utilizzo diretto è necessario individuare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell’impresa. Si applica cioè la procedura di “ruling” la quale prevede la determinazione in via preventiva ed in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito (impliciti, derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali) e dei criteri per l’individuazione dei relativi componenti negativi.

Potrebbe interessarti Patent Box: guida e foglio di calcolo (Pacchetto) - File excel per il calcolo del beneficio fiscale (Patent Box) e un'utile guida sull'agevolazione 

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 29.10.2020 n. 28

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