Il 2 novembre 2020 è l'ultimo giorno utile per gli autotrasportatori per la presentazione della dichiarazione per fruire dei benefici sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Lo ha precisato l'Agenzia delle Dogane con la consueta nota del 25.09.2020 n. 331642.
Modalità di presentazione della dichiarazione
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2018) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2020.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea (qui in allegato in formato .xls e in formato .odt) e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
In caso di presentazione della dichiarazione cartacea:
- le imprese nazionali devono presentarla presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia presentano la dichiarazione presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
- le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia presso l’Ufficio delle Dogane di Roma I.
Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile è pari a:
214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2020, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.
Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.
Soggetti che ne hanno diritto
L’agevolazione in questione spetta per:
- l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Modalità di fruizione del credito d'imposta
La fruizione del beneficio può avvenire:
- attraverso l'utilizzo in compensazione con il Modello F24 utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740
- attraverso il rimborso mediante accredito sul conto corrente da indicare nella dichiarazione, se il c/c è in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre (2° trimestre 2020)
Si ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.