L’art. 5 del Decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 279 del 9 novembre amplia la platea dei beneficiari della cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre prossimo.
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 78 del decreto Agosto e 9 del Decreto Ristori, il nuovo provvedimento stabilisce che la seconda rata concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, non è dovuta a condizione che:
- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività di cui sopra ivi esercitate
- e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello alto di rischio individuati con ordinanza del Ministero della salute (ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020)
Lo stesso articolo chiarisce che il Fondo istituito dal DL 34/2020 ( converito con legge 77/2020) per il ristoro ai comuni per le mancate entrate è incrementato di 31, 4 milioni di euro per il 2020.
Riepilogando quanto previsto dai precedenti provvedimenti:
- l’articolo 9 del Decreto Ristori ha cancellato la seconda rata IMU per l’anno 2020 relativamente a:
- immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella dell'Allegato 1 del DL Ristori cui si rimanda per il dettaglio
- la cancellazione della rata spetta a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche gestori dell’attività esercitata
- il Dl Ristori ha fatto salvo quanto disposto nel Dl 104/2020 ciò significa che se alcune attività sono già ricomprese nel decreto di agosto e per queste non è prevista la condizione della coincidenza tra proprietario e gestore tale disposizione resta comunque valida.
E' il caso degli immobili adibiti a:
- stabilimenti marittimi
- stabilimenti lacuali e fluviali
- stabilimenti termali
- immobili rientranti nella categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
per i quali non è richiesta la coincidenza tra proprietario e gestore.
Il Dl 104/2020 con l'art 78 ha esteso l' esenzione prevista per la prima rata anche al saldo dell’imposta. Ha inoltre disposto l’esonero del saldo di dicembre per altre categorie quali:
- gli immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale D3 e alle discoteche, night club e simili,
- a condizione che gestori e proprietari coincidano.
La conversione dello stesso decreto ha precisato che l’esenzione spetta anche per le pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con riferimento sia alla prima rata che al saldo.
Il Dl 34/2020 ha disposto l’esenzione dalla prima rata, con riferimento agli immobili di:
- stabilimenti balneari marittimi
- lacuali e fluviali
- stabilimenti termali
- nonché gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 cioè:
- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù,
- alberghi e pensioni con fine di lucro,
- colonie marine e montane,
- affittacamere per brevi soggiorni
- case e appartamenti per vacanze
- bed and breakfast
- residence e campeggi
a condizione però che i proprietari siano gestori delle relative attività esercitate negli immobili in questione
- e in aggiunta immobili rientranti nella categoria D in uso a imprese di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni.