Il Decreto Ristori n. 137 2020 all'art. 10 ha previsto prevede, la proroga della trasmissione del modello 770/20 al 10 dicembre 2020, richiesta da piu parti ( ma forse per molti inutile ) . La scadenza del 31 ottobre ricordiamo, cadendo di sabato sarebbe comunque slittata a lunedi 2 novembre.
La proroga dà comunque un po di respiro a molti consulenti del lavoro oberati in questi mesi da mille novità normative legate all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e le continue modifiche delle indicazioni di prassi .
Inoltre anche per chi avesse già provveduto ci potrebbe essere la necessita di ripresentare il modello per variare delle informazioni. Si ricorda infatti la possibilità di rettificare o integrare una dichiarazione già presentata compilando una nuova dichiarazione, e barrando la casella <> posta nel frontespizio.
Tale opzione comunque resta valida anche entro 90 giorni dopo il termine ma le eventuali integrazioni sono valide sono se la dichiarazione originaria è stata presentata nei termini.
Vale la pena ricordare che dal 2019 i sostituti di imposta possono provvedere alla trasmissione telematica di più flussi, senza la necessità di dover fare intervenire intermediari diversi per ciascun flusso da trasmettere.
Il Mod. 770/2020 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2019, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Le istruzioni ministeriali per il 2020 hanno precisato che:
- sono tenuti all'invio anche i contribuenti forfettari
- se il contribuente ha conferito l’incarico per più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare una dichiarazione di impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati , tale impegno ha valore fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, salva revoca espressa.
- Il quadro ST, che contiene le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive, è stato così modificato : introdotta la nuova lettera «F», per le ritenute versate in seguito alla ripresa della riscossione dopo eventi sismici del centro Ita
- eliminata la lettera «I» che si riferiva a ritenute versate entro il 20 dicembre 201
- aggiunta la lettera «M» per le ritenute su redditi di pensione non superiori a 18mila euro.
- inserito il rigo ST26 nella sezione per le società di capitali che si riferisce all’intermediario non residente
- Nel quadro SX, che riepiloga i crediti e le compensazioni, è stato aggiunto il rigo SX48 sugli aiuti di Stato:
- Nel quadro SY - riferito a procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate in base al Dl 78/2010 o somme corrisposte a percipienti esteri senza codice fiscale nuovo codice 13 per lee somme non soggette a tassazione - nella sezione I
Per ulteriori dettagli sulla compilazione del Modello 770 e altri aspetti rimandiamo agli articoli "Modello 770 utili e proventi equiparati" e "Modello 770 gli utili delle SRL trasparenti".