Con l’art. 4 il Decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 279 del 9 novembre rubricato “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020” viene ampliata la platea dei beneficiari di questa misura agevolativa introdotta con il decreto Rilancio e successivamente estesa in ragione delle evoluzioni della pandemia.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone o al 30% (50% per le strutture ricettive) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o d'affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, in caso di calo di fatturato.
Il credito di imposta è applicabile alle imprese operanti nei settori riportati:
- nella Tabella dell’Allegato 1 consultabile qui, già prevista dall’art 8 del Decreto Ristori ritoccata dal Ristori Bis
- nella Tabella dell’Allegato 2 consultabile qui nonché per i codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (riguardanti le attività di servizi di viaggi, tour operator, prenotazioni biglietti e attività connesse), introdotta dall’art 4 del Decreto Ristori bis che ha inserito appunto le imprese che hanno sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi del DPCM del 3 novembre scorso.
Si ricorda che l’art. 8 del decreto Ristori prevede che per le imprese operanti nei settori riportati nella Tabella di cui all'Allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente spetta il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art 28 del DL 34/2020 anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.