Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’art.17ter, DPR 633/72, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Il meccanismo dello split payment, lo ricordiamo, era in scadenza, tuttavia ha ottenuto l’ok dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026, pertanto, almeno fino a quella data il meccanismo continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/72.
Leggi Split payment: ufficiale la proroga al 2026 per gli aggiornamenti sulla proroga UE.
Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex art. 17ter.
Proprio in merito a ciò sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2024.
Ciò comporta che al momento della fatturazione i cedenti/committenti dovranno accertarsi di dover o meno applicare a scissione dei pagamenti.
Di seguito gli elenchi pubblicati dal MEF che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2024.
Gli elenchi risultano aggiornati alla data del 20 ottobre 2022 nel rispetto dell’art. 5-ter, comma 2 del DM 23 gennaio 2015 che richiede appunto la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valore per l’anno successivo.
- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali,
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali,
- Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza,
- Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche,
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Attenzione al fatto che I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
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