L’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 502 del 27 ottobre ha evidenziato che nel caso di incorporazione aziendale la sussistenza del presupposto oggettivo per beneficiare dell’art 24 del DL Rilancio in tema di IRAP va verificata in capo alle singole società qualora la riorganizzazione si perfezioni dopo la chiusura del periodo di imposta 2019.
Una società istante fa presente di aver incorporato, con efficacia giuridica e contabile dal 1 gennaio 2020, alcune società facenti parte del gruppo di cui essa è la controllante.
Pertanto ha anche assunto l'obbligo di versamento delle imposte IRES e IRAP dovute per il 2019 dalla stesse società incorporate. Fa presente che tali imposte sono in scadenza successivamente all'effettuazione dell'operazione straordinaria d'azienda.
Essa riferisce di dover pagare:
- il proprio saldo IRAP periodo di imposta 2019
- il saldo IRAP periodo di imposta 2019 per conto di alcune società incorporate
- il proprio acconto IRAP periodo di imposta 2020
Alla luce di quanto previsto dall'art 24 del DL Rilancio chiede se le società incorporate possano beneficiare dell'esonero previsto relativamente al saldo IRAP 2019.
L'istante ritiene che il limite dei ricavi dettato dall'art 24 del Decreto Rilancio debba essere verificato in capo a ciascuna società incorporata, non essendo nel 2019 ancora efficace l'operazione straordinaria di fusione. Le società si sono estinte con effetti giuridici, contabili e fiscali dal 1 gennaio 2020 e di conseguenza per il periodo di imposta 2019 determinano in modo autonomo e separato il volume di ricavi dello stesso periodo che verrà riportato nella dichiarazione che la controllante presenterà in nome e per conto delle società stesse.
L'agenzia delle entrate nel ricordare i requisiti per beneficiare dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 chiarisce che nelle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale, e in particolare nel caso di aggregazione avente natura successoria, ai fini del rispetto del limite del volume di ricavi e compensi di 250 milioni per il 2019, necessario per avere l'esonero, occorre individuare il momento del perfezionamento della aggregazione.
Sintetizza come segue il proprio parere:
- se l'operazione si perfezione dopo la chiusura del periodo di imposta 2019 determinando l'estinzione delle società dante causa solo a decorrere dal periodo di imposta successivo, la sussistenza del presupposto oggettivo (ossia il volume dei ricavi) deve essere determinato distintamente in capo alla incorporante e alle incorporate
- se l'operazione si perfeziona nel corso della frazione temporale individuata dall'art 24 si procederà alla verifica del volume dei ricavi in modo unitario in capo alla società risultante dalla fusione.
Dato che la fusione si è perfezionata a decorrere dal 1° gennaio 2020, le società incorporate dovranno determinare i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 in via autonoma e ordinaria e potranno beneficiare dell’esonero dal saldo Irap 2019 solo se per ciascuna di esse non risulti superata la soglia dei 250 milioni.