Con il Messaggio 3922 del 26.10.2020 l'Inps fornisce le istruzioni sulla cassa integrazione staordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
Il decreto Cura italia successivamente modificato dal decreto Agosto ha previsto il del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale e dei connessi Assegni al nucleo familiare, in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo. Il suddetto trattamento , gestito dall'Istituto anche ai fini del monitoriaggio, è in deroga ai limiti vigenti e sarà autorizzato nel limite complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l'anno 2021, per unmassimo di dieci mesi.
L'inps ricorda la circolare n. 115/2020 sulla disciplina di dettaglio e fornisce le istruzioni procedurali :
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il nuovo codice evento: 142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo– art. 94 D.L. 18/2020.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “142”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e della relativa contribuzione figurativa e ANF, sia dell’importo del contributo addizionale non dovuto dall’azienda, ma gravante sullo stanziamento dedicato.