Dall’incontro fra la stampa specializzata e l’agenzia delle entrate è nato l’incontro del 27 ottobre in materia di superbonus 110%. L’incontro ha avuto come protagonisti, fra gli altri, anche alcuni funzionari dell’agenzia delle entrate che hanno risposto a molti dei quesiti che in questi ultimi mesi hanno messo a dura prova gli interventi sugli immobili agevolabili al 110%. I quesiti più importanti, senza sminuire gli altri, hanno dato risposta ai dubbi in materia di: spese accessorie, cessione della detrazione interventi trainanti Le spese accessorie al superbonus
Gli amministratori di condominio, al fine di gestire tutte le operazioni connesse agli interventi straordinari da superbonus, emettono ai condomini loro assistiti fatture per compensi straordinari, da qua il dubbio che gli stessi possano concorrere, al pari degli altri professionisti alla detrazione. Con un secco “no” l’agenzia delle entrate esclude tali compensi, richiamando la Circ. 19/E/E/2020 in base alla quale sono detraibili solo gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Il compenso dell’amministratore condominiale non è considerato tale poichè gestisce in maniera “ordinaria” l’immobile, indipendentemente dal fatto che si tratti di un compenso straordinario.
L’utilizzo del credito acquisito dal contribuente
Qualora il contribuente decida di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura al fornitore che ha effettuato i lavori, a seguito del rispetto dell’art. 121, DL 34/2020, lo stesso monetizza direttamente la detrazione del 110% senza dover aspettare il quinquennio dichiarativo. La formulazione dell’art. 121 prevede che, nel caso specifico della cessione della detrazione si possa cedere “anche ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari”. Il dubbio nasce dall’espressione “altri soggetti”, che l’agenzia delle entrate conferma essere “qualunque soggetto” . Non risulta quindi necessario dover effettuare la verifica del collegamento fra il soggetto cedente la detrazione e quello che la acquisisce come previsto dagli artt. 14 e 16 DL 63/2013.
La cessione del credito e l’elevata disponibilità finanziaria
Ci si pone il dubbio, sempre in materia di cessione del credito, degli eventuali controlli che possono scaturire dalla cessione del credito nel caso in cui ad optare sia un contribuente che ha una notevole liquidità a proprio favore, ma con l’unico reddito derivante dalla rendita dell’immobile sul quale ha effettuato gli interventi e che ovviamente è monitorata dall’anagrafe tributaria. L’agenzia delle entrate, osserva, giustamente, che il legame fra la liquidità a favore del contribuente e la sua scelta di cedere la detrazione sono elementi fra loro slegati che non “possono” rappresentare un campanello di allarme per eventuali controlli, ammettendo anche che potenzialmente anche in assenza di redditi il contribuente può cedere la detrazione.
Superbonus trainante al 110% solo per gli interventi dell’art. 119
In materia di interventi trainati ci si è chiesti se tutti gli interventi antisismici che comportano anche una riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 “su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica” possono essere inclusi quelli trainati. La risposta data dall’agenzia delle entrate ricalca la Faq n. 3 dell’ENEA, in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”, avendo detti requisiti non possono essere considerati trainati.