Ieri alle ore 15 si è tenuto il 69esimo Consiglio dei Ministri per la discussione dei contenuti del Decreto Ristoro.
Visto il nuovo DPCM del 24 ottobre che ha previsto per il prossimo mese un periodo di semi lock down per diverse attività economiche il Governo, come annunciato da Conte nella sua conferenza stampa di domenica, è stato al lavoro per prevedere immediate risorse da elargire alle categorie direttamente interessate dal provvedimento.
Secondo quanto hanno riferito i ministri dell’economia e dello sviluppo economico e dalla bozza del decreto in circolazione vi è la necessità e l’intenzione di essere veloci nell’erogazione dei fondi previsti per tutti coloro i quali stanno già attuando le nuove misure restrittive anti-contagio.
Si parla anche di un decreto novembre con il quale prevedere ulteriori misure economiche a sostegno della economia.
Vediamo alcune delle misure contenute nella bozza di decreto peraltro già annunciate dai vari ministri durante alcune interviste rilasciate alla stampa nelle ultime ore:
- fondo perduto per gli operatori IVA
- fondo per ristoro alle società e associazioni sportive non dilettantistiche
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda
- cancellazione della seconda rata Imu di dicembre
Contributi a fondo perduto
La bozza dell’Art 1 rubricato Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive prevederebbe un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva (ai sensi dell’articolo 35 DPR 633/72) e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
È prevista la possibilità di individuare con ulteriore decreto altri codici ATECO da affincare a quelli già inseriti nell'allegato della bozza di decreto e riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, se che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM anti covid.
Il contributo spetta a condizione che:
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente gli importi spettanti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, ai soggetti riportati nell’allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.
Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art 25, come quota del contributo già erogato
b) per i soggetti che non ne hanno ancora beneficiato, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5,lett c) dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato 1 al presente decreto.
L’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
Per gli operatori del codice ATECO 55, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva.
Contributi a favore della associazioni e società sportive dilettantistiche
Con la bozza dell'art 3 rubricato Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
Credito di imposte per i canoni di locazione
Con la bozza dell’art 9 rubricato “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda” si prevede che per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
La proposta è finalizzata ad estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, dei settori indicati nella tabella allegata, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.
Cancellazione della seconda rata IMU
Con la bozza dell’art 10 rubricato "Cancellazione della seconda rata IMU " si prevederebbe secondo la bozza che, ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La relazione illustrativa al decreto chiarisce che l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, introdotta dalla norma in commento, si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 e vista la numerosità delle attività interessate si rinvia all’elenco di attività economiche contenuto nell'allegato 1 annesso al decreto-legge.
Si precisa che le nuove disposizioni non sono dirette a superare quanto già statuito dal citato art. 78 che restano ferme per espressa dizione normativa.
Per cui, le fattispecie già contemplate dall’art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al presente decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.