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FATTURAZIONE ELETTRONICA: I NUOVI CODICI NATURA OPERAZIONE

Fatturazione elettronica: i nuovi codici natura operazione

I codici natura generici, da utilizzare per le operazioni senza IVA, lasciano spazio ai codici natura di dettaglio a decorrere dal 1° gennaio 2021

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Dal 1° ottobre 2020 è possibile utilizzare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6), di cui all’allegato A, approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo dal provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020.

Fino al 31 dicembre 2020 è ancora possibile effettuare la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5), approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Da qui a fine anno è probabile che, al fine di incrementare la base informativa del file xml della fattura elettronica ed accogliere i suggerimenti degli operatori, le nuove specifiche tecniche subiranno ulteriori aggiornamenti: attualmente siamo alla versione 1.6.1 del 1° ottobre 2020.

Natura operazione: le novità 2021

Con l’ultimo aggiornamento – versione 1.6.1 – è stata stabilita:

  • la data di fine validità per i codici Natura N2, N3 e N6 e
  • la data di entrata in vigore dei controlli con codice 00445 e 00448.

Ricordiamo che i codici Natura Operazione vanno esposti sia nel file xml della fattura elettronica sia nel file xml della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), ogniqualvolta l’operazione non richieda l’applicazione dell’imposta: trattasi, ad esempio, delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA.

Dal 1° gennaio 2021, come ricordato già in precedenti interventi, il campo “NaturaOperazione” si arricchisce di sottocategorie di dettaglio per consentire all’Agenzia delle entrate di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata.

Con la versione 1.6.1 viene specificato che gli operatori, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non potranno più utilizzare i seguenti codici “padre”, ma solo quelli di dettaglio.

  • N1 escluse ex art.15
  • N2 non soggette (non più valido dal 1° Gen 2021)
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
  • N2.2 non soggette – altri casi
  • N3 non imponibili (non più valido dal 1° Gen 2021)
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 esenti
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6 inversione contabile (non più valido dal 1° Gen 2021)
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 IVA assolta in altro stato UE

Allo stesso tempo, sono stati introdotti due nuovi codici errore, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Codice 00445 (File xml della Fattura elettronica)

  • in caso di fatture ordinarie non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione,
  • in caso di fatture semplificate non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione.

Codice 00448 (File xml dell’esterometro)

  • non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.

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