In una precedente news, dal titolo "Superbonus 110: il problema della conversione in legge del Decreto Agosto" trattando delle novità introdotte all’art. 119 dalla L. 126/2020 del 13 ottobre, avevamo evidenziato la presenza di due commi 1bis nell’art. 119 stesso.
Con una rettifica giunta il 22 ottobre, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 262, viene riordinato il dettato normativo del 110%.
In origine la L. 126/2020 riportava quanto segue.
All’art. 51, veniva introdotto nell’art. 119, dopo il comma 1 il comma 1bis:
«Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
Contemporaneamente con l’art. 57bis veniva introdotto un ulteriore comma 1bis il quale recita: «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Grazie alle rettifiche apportate e pubblicate in data 22 ottobre, oggi, l’art. 119, DL 34/2020 ha la seguente forma, ferme rimanendo le misure già consolidate.
- Nuovo comma 1bis: l’accesso autonomo dall’esterno è oggi considerato come un accesso alle unità singole immobiliari che può anche non essere di proprietà esclusa.
- Nuovo comma 1ter: nei territori colpiti da eventi sismici, in presenza di interventi trainati e trainanti, la detrazione del 110% viene concessa ai contribuenti al netto del contributo per la ricostruzione.
- Nuovo comma 4ter: i limiti massimi di spesa per gli interventi che danno diritto al superbonus sono maggiorati del 50% se sostenute:
- entro il 31 dicembre 2020, nonché
- per la ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma (DL 189/2016)
In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione.
- Comma 15bis (già esistente nella formulazione ante conversione Decreto Agosto, ma modificata): i fabbricati con categoria catastale A1, A8 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville) continuano a rimanere esclusi dalle detrazioni del superbonus 110%, i fabbricati con categoria catastale A9 (Abitazioni in ville), per contro, possono godere delle maggiori detrazioni in questione qualora siano oggetto di un decreto emanato dal Ministero dei Beni Culturali, che obbliga i proprietari all’apertura al pubblico